Superbonus 110%, le regole per gli edifici collabenti

Superbonus 110%, le regole per gli edifici collabenti

Quali sono le condizioni che devono rispettare gli edifici collabenti per usufruire del Superbonus?

Home » Superbonus 110%, le regole per gli edifici collabenti

 

Il Decreto Rilancio, grazie alle misure del Superbonus 110, ha portato una grande novità in fatto di detrazioni fiscali ed edilizia. Le detrazioni introdotte dal Superbonus sono particolarmente convenienti per chi effettua lavori di riqualificazione energetica. Queste detrazioni infatti potrebbero far ottenere una detrazione del 110% sull’ammontare totale delle spese sostenute.

Questa detrazione del 110%, come avremo modo di approfondire più avanti, riguarda anche gli edifici collabenti. Se ti sei chiesto come mai nel mercato edilizio si stia verificando un aumento della richiesta di edifici collabenti, hai appena trovato la risposta. Oltre a ciò però probabilmente  ti sarai chiesto anche: “Quali sono le condizioni che devono rispettare gli edifici collabenti per usufruire del Superbonus?“.

A definire la questione, di particolare interesse per molti, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 161/2021. In questa risposta viene chiarita la questione dell’accesso alla detrazione per gli immobili in stato di abbandono.

Abbiamo pertanto chiesto ai nostri esperti di esaminare questa risposta e di spiegarcela in parole semplici.

Per scoprire di più sul superbonus 110% per gli edifici collabenti continua a leggere.

Se ritieni che questa notizia possa esserti utile vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Cos’è un edificio collabente? la definizione

Prima di affrontare la questione relativa al Superbonus per gli edifici collabenti, riteniamo sia opportuno riportarne brevemente la loro definizione qui di seguito. Siamo sicuri che questo ti potrà tornare utile aiutandoti ad evitare future incomprensioni cui potresti andare incontro.

Ma quindi cosa è un edificio collabente o rudere?

Un immobile collabente è un edificio che, a causa di un notevole stato di deterioramento, non è in grado di produrre alcun reddito. Ad esempio rientrano in questa categoria di immobili anche i cosiddetti ruderi. Possiamo quindi dedurre che l’edificio collabente non è abitabile né agibile e pertanto deve essere considerato come inutilizzabile. Quindi, in quanto edificio non abitabile e non agibile, rientra nella categoria catastale F/2 – Unità Collabenti.

Il suo recupero ed utilizzo non è possibile, quindi, con semplici interventi di manutenzione, rendendosi necessarie opere strutturali decisamente più rilevanti.

Edifici collabenti e superbonus

La particolarità degli edifici collabenti risiede nel fatto che la loro iscrizione negli elenchi catastali non è obbligatoria. Specifichiamo inoltre che questa tipologia di edifici infatti risulta essere esente da tassazione visto che risulta essere priva di rendita catastale. Il fatto che gli edifici collabenti non debbano essere obbligatoriamente iscritti al catasto rende l’individuazione di ruderi e immobili da demolire per ricostruire un’operazione difficile.

Per questo è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta 161/2021 che riguarda appunto il Superbonus per gli edifici collabenti.

Il quesito posto all’AdE

Il quesito posto all’A.d.E. riguardava il proprietario di un edificio danneggiato classificato in categoria catastale F/2.

Il proprietario dell’edificio in questione intendeva realizzare degli interventi di riqualificazione energetica. In particolare intendeva realizzare un cappotto termico e installare una caldaia a biomassa, con relativo impianto di riscaldamento, e pannelli solari fotovoltaici.

Per il proprietario non è stato possibile fornire delle prove riguardanti la tipologia di riscaldamento esistente per via dello stato disastroso dell’edificio. Tra le altre cose questa è una condizione che riguarda la maggior parte degli edifici collabenti esistenti. Proprio per questo motivo il proprietario ha deciso di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate in modo da chiarire una volta per tutte la questione.

Come funziona il Superbonus per gli edifici collabenti?

L’Agenzia ha già spiegato come le detrazioni fiscali prevista dal Superbonus spettino anche per gli interventi realizzati sugli edifici collabenti. Questi infatti potrebbero tranquillamente venire classificati nella categoria catastale F/2: d’altronde si tratta a tutti gli effetti di edifici già esistenti.

In particolare, nella risposta 161/2021 l’A.d.E. fa riferimento alla precedente circolare 19/E. Proprio questa circolare aveva stabilito che gli edifici collabenti, per poter rientrare nelle detrazioni, dovevano essere dotati di impianto di riscaldamento. A voler essere precisi deve essere dimostrabile che l’edificio sia dotato di impianto di riscaldamento rispondente a determinate caratteristiche tecniche (D.lgs. 192/2005). Inoltre deve essere dimostrabile che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali si intendono effettuare gli interventi di riqualificazione energetica.

L’AdE stabilisce quindi che questi principi debbano valere anche ai fini del Superbonus. Inoltre in questo contesto, l’istante è esonerato dal produrre l’APE iniziale.

A regolare la questione c’è anche la Legge di Bilancio 2021 nella quale si legge che possono rientrare nel Superbonus anche gli edifici collabenti. Questi però al termine dei lavori devono raggiungere una classe energetica in fascia A.

#gates-custom-66a4c06aa77fa h3:after {background-color:#e6be1e!important;}#gates-custom-66a4c06aa77fa h3:after {border-color:#e6be1e!important;}#gates-custom-66a4c06aa77fa h3:before {border-color:#e6be1e!important;}

Scarica la nostra guida gratuita sul Superbonus 110%!


Compila il form con i tuoi dati e scarica la nostra guida gratuita!

Post your comments here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Vai alla chat
Hai bisogno di aiuto?
Benvenuto in Valore Energia
Ciao,
Come possiamo aiutarti?