Un edificio composto da casa e studio professionale può accedere al Superbonus 110?

Un edificio composto da casa e studio professionale può accedere al Superbonus 110?

Un edificio composto da casa e studio professionale può accedere al Superbonus 110? Scopriamolo insieme a nostri esperti

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Sono in molti a voler accedere alle detrazioni fiscali introdotte dal DL Rilancio e modificate poi in tutto il corso del 2020. Tuttavia le casistiche previste dalla legge sono limitate, pertanto è facile che molti degli interventi di riqualificazione energetica non possano essere effettuarli.

Il numero dei beneficiari è inoltre ulteriormente ristretto dal fatto che le detrazioni non sono previste per le imprese e p. iva, a parte alcune eccezioni di cui parliamo qui.

Ma per quanto riguarda gli edifici composti da casa e studio professionale o comunque locali in cui si esercita la propria professione? Questi possono rientrare totalmente o parzialmente (la parte adibita a residenza) nelle detrazioni del 110%?

L’interpello numero 198 del 22 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce appunto questo aspetto che riguarda la detrazione del Superbonus per casa e studio professionale. Brevemente, la risposta dell’AdE stabilisce che per un edificio che sia casa e studio professionale spetta metà della detrazione.

Inoltre, il professionista che svolge la professione di tecnico o ingegnere, può provvedere in prima persona alle asseverazione e alle certificazioni necessarie per la fruizione dell’agevolazione del decreto Rilancio.  L’obbligo di estraneità infatti sussiste solo per il tecnico che si occupa degli Ape.

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Il chiarimento dell’ AdE sul caso dell’edificio casa e studio professionale

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito a questa questione dopo un caso concreto che le è stato sottoposto. In particolare, il caso concreto prevedeva che una villa da ristrutturare fosse destinata in parte ad abitazione ed in parte a studio professionale.

Più nel dettaglio, l’istante che ha richiesto il chiarimento all’agenzia del fisco italiana ha precisato che i vani della villa da ristrutturare avrebbero avuto una differente destinazione d’uso. Uno di questi vani sarebbe stato utilizzato per svolgere l’attività del professionista, mentre i restanti sarebbero stati destinati ad uso residenziale e pertinenziale.

A seguito di questa precisazione, l’istante ha elencato i lavori che avrebbe avuto intenzione di realizzare nell’edificio casa e studio professionale. Riportiamo qui di seguito l’elenco:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali racchiudenti l’involucro;
  • installazione di una caldaia a condensazione;
  • lavori di miglioramento sismico.

A seguito di queste precisazioni l’istante pone quindi all’AdE il quesito riguardante la possibilità di fruire della maxi-detrazione e la possibilità di effettuare le asseverazioni e le certificazioni richieste da solo. Questo in virtù del fatto che l’istante esercita la professione di libero professionista iscritto all’albo.

La risposta dell’agenzia delle Entrate

A seguito di questo interpello l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che l’istante potrà accedere all’agevolazione in questione per le spese relative agli interventi previsti. Però l’agevolazione cui potrà accedere sarà relativa solamente alla metà delle spese agevolabili.

Questi chiarimenti in realtà erano già stati forniti dalla circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020. In questa circolare viene infatti specificato che:

“per gli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, o all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione viene ridotta del 50 per cento.”

Il principio appena riportato, è sicuramente doveroso specificare in questa sede, può essere applicato alle seguenti tipologie di interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici,
  • realizzazione di interventi di riqualificazione energetica.

Il professionista può provvedere da solo alle asseverazioni e alle certificazioni

Un secondo chiarimento fornito dell’ Agenzia delle Entrate fornito nella risposta all’ interpello numero 198 del 22 marzo 2021 riguarda la possibilità di provvedere in prima persona alle asseverazioni e alle certificazioni per la fruizione del superbonus 110 per cento. Una possibilità che non è poi così al di fuori delle normali logiche se chi richiede la maxi-detrazione è un tecnico o professionista che normalmente si occupa di questi aspetti per i propri clienti. Nel caso specifico l’instante è infatti un ingegnere.

L’ Agenzia delle Entrate si esprime favorevolmente alla richiesta dell’istante stabilendo che questo può provvedere in prima persona a sottoscrivere i documenti necessari. In particolare quindi l’istante può sottoscrivere la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei lavori sull’edificio casa e studio professionale. Questo perché non sono previste nomine che lo vietino espressamente.

A questo proposito è la stessa AdE a richiamare quanto precisato nelle FAQ Enea. Tra queste infatti è possibile leggere che:

“L’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale” … “Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013.”

ApE per l’edificio casa e studio professionale: chi la può redigere?

In base a quanto previsto dal decreto interministeriale del 6 agosto 2020 il direttore dei lavori ed il progettista possono comunque firmare gli attestati di prestazione energetica (Ape) in modo da avere accesso alle detrazioni fiscali.

Gli Ape infatti sono finalizzati solamente alla dimostrazione del doppio miglioramento di classe energetica una volta effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

E’ la stessa Agenzia delle Entrate ad affermare che:

“Resta inteso che, per la redazione degli APE di cui all’articolo 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.”

 

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