Dal 2 maggio si può presentare la comunicazione per il Superbonus in 10 anni

Dal 2 maggio si può presentare la comunicazione per il Superbonus in 10 anni

Superbonus in 10 anni per beneficiario, fornitore o cessionario: ecco le e regole contenute nel nuovo manuale delle Entrate per la piattaforma cessione crediti

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Dal 2 maggio, è possibile estendere la durata dei crediti derivanti dal Superbonus in 10 anni grazie a una nuova funzionalità della piattaforma cessione crediti delle Entrate. Questa importante novità offre ai beneficiari la possibilità di rateizzare i crediti residui in dieci rate annuali, consentendo una maggiore flessibilità nella fruizione di questo vantaggio fiscale.

Secondo quanto stabilito dal Provvedimento ADE n. 132123 del 18 aprile, le modalità di attuazione delle disposizioni prevedono che i soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche possano ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati. Ciò a condizione che sia stata comunicata la prima opzione entro il 31 marzo precedente.

La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Legge n. 38 di conversione del DL n. 11 del 11 aprile, ha introdotto anche la novità dello “spalmacrediti” in dieci anni per il superbonus, offrendo ulteriori opportunità ai beneficiari di fruire dei vantaggi fiscali nel corso di un periodo più lungo.

Questa nuova possibilità di allungare la vita dei crediti rappresenta un’opzione preziosa per coloro che intendono gestire in modo più agevole i benefici derivanti dal Superbonus. La guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie, compresa la nuova funzionalità di “ulteriore rateazione” per le cessioni dei crediti, consultabile a pagina 27.

Assicurati di valutare attentamente questa opportunità e di adempiere a tutte le disposizioni normative in vigore per garantire una corretta gestione dei crediti e una fruizione ottimale del Superbonus in un periodo di 10 anni.

Superbonus in 10 anni: la disciplina precedente

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 stabilisce, nella formulazione previgente alla legge di conversione del DL n 11, conteneva alcune importanti disposizioni per quanto riguarda il Superbonus. In particolare:

  • Per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus, l’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 prevedeva che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potesse essere usufruita negli anni successivi, né richiesta a rimborso.
  • i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, potevano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo. Ciò andava quindi a sostituire l’originaria rateazione prevista per i predetti crediti ossia delle quattro quote annuali, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. Comunicazione che doveva essere effettuata in via telematica. Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 32.

Questa disciplina precedente fornisce un quadro chiaro delle regole applicabili alla fruizione del Superbonus in 10 anni. Disciplina che però è stata ulteriormente rivista per garantire una maggiore flessibilità nella gestione dei crediti d’imposta derivanti da cessione o sconto in fattura.

Le novità della conversione in legge del DL n 11

Con la conversione in Legge del DL n 11/2023 con il comma 3-quinquies, introdotto in sede referente, si apportano importanti modifiche all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176. Queste modifiche riguardano la possibilità di allungare i termini per beneficiare dell’agevolazione fiscale in caso di cessione dei crediti d’imposta legati a diverse situazioni:

  1. Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
  2. Interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
  3. Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).

Grazie a queste modifiche normative, si amplia la possibilità per il cessionario di beneficiare di tali crediti d’imposta.

Si stabilisce infatti che, per i crediti d’imposta per i quali le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sarà possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

Inoltre, il comma 3-sexies, introdotto in sede referente, modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungendo un comma 8-quinquies. Questa modifica consente al contribuente di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, relative agli interventi legati al superbonus. L’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.

Si ricorda che l’opzione è valida solo se la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non è indicata nella dichiarazione dei redditi.

Al momento, si attende l’attuazione delle regole definitive da parte dell’Agenzia delle Entrate, che sono già state proposte prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 38/2023.

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