RED II, cosa stabilisce il decreto comunità energetiche?

RED II, cosa stabilisce il decreto comunità energetiche?

Il decreto comunità energetiche recepisce le norme contenute nella normativa europea Red II con alcune importanti novità

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Alcuni giorni fa è finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso decreto Comunità energetiche o DLGS Red II. Grazie a questo decreto, finalmente, l’Italia può finalmente affermare di aver completato il processo di attuazione della direttiva del 2018 sulla promozione delle energie rinnovabili.

Il decreto Comunità Energetica sembra in particolare offrire una nuova spinta ai soggetti che possiamo definire come energy citizens italiani con diverse novità che riguardano soprattutto gli incentivi previsti per le fonti rinnovabili come il fotovoltaico oppure l’individuazione di aree di installazione idonee ma non solo. Il decreto RED II ha infatti completato la normativa inerente alle comunità energetiche rinnovabili introducendo disposizioni ben precise in materia di autoconsumo ed energia condivisa. Un completamento atteso fin dal 2019 quando, l’allora decreto Milleproroghe aveva stabilito un primo e sperimentale, pertanto incompleto, quadro normativo.

Con il decreto comunità energetiche quindi il governo ha riorganizzato in maniera sistematica la normativa con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica anche attraverso le energy comunity. D’altronde il concetto di energy comunity, senza quello di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili come quelli fotovoltaici non potrebbe esistere.

Ma cosa stabilisce con esattezza il Decreto Comuinità energetiche?

Abbiamo cercato di fare il punto della situazione qui di seguito.

Cosa sono le comunità energetiche?

Prima di approfondire i contenuti del decreto comunità energetiche forse è bene ricapitolare brevemente cosa sono questi nuovi soggetti. Per farlo però dobbiamo prima brevemente accennare al concetto di autoconsumo collettivo..

Per autoconsumo collettivo si intende l’unione di cittadini o residenti dello stesso condominio o di edifici confinanti che producono, immagazzinano e consumano l’energia rinnovabile.

Il concetto di comunità energetiche, o comunità di energia rinnovabile (CER), è un concetto basato su quello di autoconsumo collettivo. Le C.E.R. infatti sono soggetti autonomi controllati da soci o utenti che si trovano in prossimità dell’impianto di produzione di energia rinnovabile. Una comunità energetica è quindi un’associazione fra Persone fisiche; PMI; Autorità locali; Enti territoriali ed Amministrazioni comunali; con lo scopo di gestire, produrre ed auto-consumare l’energia che producono dai propri impianti fotovoltaici.

L’ecosistema di utenze e di consumi verrà quindi gestito, possibilmente attraverso le cosiddette smart grid, dalla Comunità Energetica, con l’obiettivo di favorire l’autoconsumo di energia. Producendo l’energia tramite impianti fotovoltaici, ai quali possono essere abbinate anche batterie di accumulo, i membri di una comunità possono trarre notevoli vantaggi economici. I consumi di energia prelevata dalla rete elettrica nazionale saranno notevolmente ridotti e, al tempo stesso, l’energia consumata prelevata dalla comunità energetica costerà sensibilmente di meno rispetto a quella prelevata dalla rete elettrica nazionale.

E’ quindi corretto affermare che installare un impianto fotovoltaico ed entrare a far parte di una C.E.R. potrebbe fornire un doppio vantaggio:

  1. beneficiare delle agevolazioni fiscali per l’installazione degli impianti fotovoltaici come queste;
  2. ottenere delle tariffe incentivanti per il consumo di energia.

Le misure per l’energia condivisa introdotte dal decreto comunità energetica

Le misure del Decreto Comunità Energetiche riguardano principalmente due aspetti:

  • l’autoconsumo di energia;
  • comunità energetiche.

Esaminiamole più in dettaglio qui di seguito.

Autoconsumo

Il soggetto auto-consumatore di energia, secondo il Decreto Red II, è colui che produce e accumula energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico) per il proprio fabbisogno. Può quindi verificarsi il caso che, l’impianto di cui dispone produca più energia del reale fabbisogno. Che fine fa dunque questa energia? Potrà essere venduta in maniera diretta oppure tramite un aggregatore come appunto la Comunità Energetica.

Tuttavia, il focus di questo aspetto del decreto comunità energetiche riguarda la produzione di questa energia da fonti rinnovabili. Produzione che può avvenire tramite due modalità:

  • realizzando un impianto FER direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale. Da precisare che l’installazione di questo impianto fotovoltaico può essere anche di proprietà o gestita da un terzo.
  • tramite uno o più impianti a fonti rinnovabili locati in siti oppure in edifici diversi rispetto ai quali opera l’auto-consumatore. Questi impianti dovranno però impiegare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia che producono in eccesso ed avere i punti di prelievo di questa energia sono nella titolarità dello stesso auto-consumatore.

Le novità per le comunità energetiche

Nel caso delle comunità energetiche, l’energia autoprodotta deve essere utilizzata in via prioritaria per l’autoconsumo dei membri della comunità. Tuttavia può capitare che comunque, l’energia che gli impianti delle comunità energetiche producano sia maggiore del reale fabbisogno energetico. L’energia in eccesso quindi può essere venduta dalla C.E.R.

Un’altra novità riguarda i confini geografici di una comunità energetica. Se è vero che l’energia prodotta dagli impianti F.E.R. può essere condivisa tramite la rete di distribuzione nell’abito della stessa zona di mercato è altrettanto vero che contemporaneamente deve sussistere “la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso agli incentivi”.

Non importa quando sia stato realizzato l’impianto fotovoltaico: possono far parte delle C.E.R. sia gli impianti realizzati prima del recepimento della normativa RED 2 che quelli dopo. L’importante è che gli impianti già esistenti partecipino in misura inferiore al 30% del totale della comunità energetica.

La C..E.R. inoltre può:

  • produrre altre forme di energia da rinnovabili finalizzate all’utilizzo da parte dei membri,
  • promuovere interventi integrati di domotica e di efficientemente,
  • offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio.

I vantaggi del far parte delle comunità energetiche

Il decreto comunità energetiche interviene anche sugli incentivi dedicati alle Comunità Energetiche modificando innanzitutto i limiti di potenza previsti ed elevandoli a 1MW rispetto ai 200 kW previsti in precedenza. In questo modo le comunità energetiche potranno essere partecipate da molti più soggetti e questi soggetti potranno possedere anche impianti di maggiore potenza.

Il decreto definisce anche alcuni incentivi per le comunità energetiche. In particolare stabilisce delle tariffe incentivanti per il consumo di energia elettrica riservate ai membri della comunità ovvero alle utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria. Queste tariffe sono due una per i soggetti consumatori, ovvero coloro che non possiedono un impianto fotovoltaico e che quindi consumano solamente l’energia prodotta dalla C.E.R., che ammonta a circa 10 cent di € per ogni Kw/h ed una per i soggetti che sono anche produttori di energia 16 cent di € per ogni Kw/h.

Ma non solo tariffe incentivanti per i soggetti che aderiscono alle comunità energetiche. Costoro infatti possono comunque usufruire della detrazione fiscale del 50% sulla spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico. In questo caso però sarà necessario rispettare i seguenti requisiti::

  1. Per rientrare nel fotovoltaico 50 % non si deve usufruire del Quinto Conto Energia;
  2. L’impianto fotovoltaico deve servire per produzione di energia per autoconsumo e non per fini commerciali;
  3. Se l’energia prodotta supera il fabbisogno, non sarà possibile venderla, ma dovrà essere immessa in rete e si potrà utilizzare in altre ore della giornata, pena la perdita della detrazione IRPEF del 50%.

Per scoprire di più ed avere tutte le informazioni in merito compila il modulo che trovi qui di seguito.

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