Decreto Requisiti Tecnici: data di inizio lavori e calcolo dei limiti di spesa

Decreto Requisiti Tecnici: data di inizio lavori e calcolo dei limiti di spesa

Decreto Requisiti tecnici: attenzione alla data di inizio lavori per il calcolo del limite di spesa

Home » Decreto Requisiti Tecnici: data di inizio lavori e calcolo dei limiti di spesa   Forse non lo sapevate ma è da poco entrato in vigore il nuovo decreto Requisiti Tecnici (clicca qui per leggere il testo integrale). Il decreto in questione cambia le carte in tavola per gli interventi di efficienza energetica del superbonus 110%, ma non solo. Le carte in tavola sono cambiate anche per quanto riguarda gli ecobonus ed i bonus facciate. Il nuovo decreto Requisiti Tecnici (D.M. 6 agosto 2020) stabilisce che tutti i lavori a cui ci siamo appena riferiti che siano iniziati dal 6 ottobre 2020 dovranno rispettare due ulteriori parametri. I paletti in questione si riferiscono al tetto massimo complessivo di spesa ed i massimali unitari di costo. In particolare, il decreto Requisiti minimi stabilisce che la quota di spesa che supererà i limiti massimi previsti non potrà essere portata in detrazione. Per quanto riguarda la data di inizio lavori viene stabilito il modo di sua comprovazione. In particolare, la data di inizio lavori verrà provata in base alla data di deposito in Comune della relazione tecnica di progetto. Questa relazione è in ogni caso necessaria ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Queste novità sono sostanziali, pertanto meritano di essere approfondite ulteriormente all’interno di questo blog. Abbiamo quindi chiesto ai nostri tecnici di fornirci ulteriori spiegazioni a riguardo. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Decreto Requisiti tecnici: la data del 6 ottobre 2020

Il 6 ottobre 2020 è la data chiave per sapere se ad un determinato intervento di efficienza energetica si applica o meno il decreto Requisiti tecnici. L’art. 12, comma 1, del suddetto decreto, stabilisce che le disposizioni e i requisiti tecnici previsti sono validi per gli interventi successivi al 6 ottobre 2020. Specifichiamo meglio, gli interventi a cui ci riferiamo sono quelli la cui data di inizio lavori è successiva a quella appena riportata. Ma cosa succede agli interventi iniziati prima di tale data? Per tutti gli interventi iniziati prima di tale date si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Mise del 19 febbraio 2007. Ovviamente sempre che siano compatibili con i requisiti tecnici in oggetto.

Comprovare la data di inizio lavori

Il decreto Requisiti tecnici stabilisce anche (comma 3 dell’art. 12) le modalità con cui può essere comprovata la data di inizio lavori. A questo proposito farà fede la data di deposito in comune della relazione tecnica di progetto. Proprio questa relazione attesterà la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Massimali di costo specifici

Con l’entrata in vigore del decreto Requisiti tecnici, bisognerà rispettare non solo l’importo complessivo di spesa, ma anche massimali unitari di costo calcolati al metro quadrato o al Kw. Questo significa che le detrazioni a cui si può accedere dovranno essere calcolate rispettando i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. E questo dovrà avvenire a prescindere dai limiti fissati dalle norme agevolative. In generale possiamo comunque affermare che gli interventi ammessi al superbonus 110% e per tutti gli interventi che prevedano l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato c’è un unico riferimento. Si tratta dei prezzi medi delle opere compiute dei prezziari regionali o provinciali.  Massimali di costo: come stabilirli in casi particolari Tuttavia, quanto abbiamo affermato, non sempre è così di facile applicazione. Non sempre infatti è possibile fare riferimento ai prezzari regionali o provinciali per stabilire i massimali di costo. In questo senso il Decreto requisiti tecnici stabilisce che:
  • i tecnici potranno rifarsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
  • Nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico dovrà determinare i prezzi in maniera analitica. Dovrà farlo anche avvalendosi anche dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I del decreto Requisiti.
  • Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori, c’è ancora un’altra possibilità. L’ammontare della spesa massima ammissibile dovrà essere calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nel predetto Allegato I.
Ricordiamo comunque che, qualora i costi sostenuti siano superiori ai massimi previsti, la quota di spesa che supererà i limiti massimi previsti non potrà essere portata in detrazione. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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