La valutazione economica tramite contabilizzazione del calore degli interventi di risparmio energetico
Come deve essere effettuata la valutazione tecnico-economica degli interventi di risparmio energetico per l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore secondo la Norma UNI EN 15459?
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Il D. Lgs. 102/2014, come modificato dal D. Lgs. 141/2016, è il riferimento in merito alla valutazione economica degli interventi di contabilizzazione del calore. Tale decreto legislativo è importantissimo perché contiene le disposizioni sull’attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
In particolare, è proprio grazie a questo decreto che si prevede la possibilità, in caso di contabilizzazione del calore diretta, di ricorrere alla norma UNI EN 15459. Quest’ultima norma è a sua volta finalizzata alla valutazione economica delle opere di risparmio energetico.
Nei casi di interventi effettuati contabilizzazione del calore indiretta invece, il ricorso a tale norma è obbligatorio. Questo perché il l D. Lgs. 141/2016 ha quasi interamente riscritto il comma 5 dell’articolo 9 del precedente D. Lgs. 102/2014. E’ in questo comma che infatti viene regolamentato l’obbligo della contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati di:
- riscaldamento,
- raffrescamento
- fornitura di acqua calda sanitaria
in modo da poter misurare l’effettivo consumo di calore da parte di ciascuna unità immobiliare.
L’obiettivo della direttiva qui sopra citata è quello mettere in campo un efficace strumento per la riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti. Obiettivo che è perseguito grazie alla norma UNI EN 15459 e tramite anche una serie di azioni come l’incentivazione all’adozione di comportamenti virtuosi che consentano un risparmio energetico. Tra questi comportamenti figura anche l’implementazione di un sistema di ripartizione delle spese per il riscaldamento non più basato sui millesimi di proprietà o similari ma sull’effettivo consumo da parte della singola utenza.
Qual è la valenza ed il significato del calcolo richiesto per la contabilizzazione del calore?
Occorre a questo punto domandarsi quali siano la valenza ed il significato effettivi del calcolo richiesto per la contabilizzazione del calore oltre all’obbligo normativo.
Innanzitutto è doveroso precisare che l’intervento di contabilizzazione del calore, insieme con quello di termoregolazione, costituisce un intervento preliminare. Per questo motivo si tratta di un intervento che andrebbe, in linea di principio, sempre eseguito, indipendentemente dal suo tempo di ritorno. L’intervento di contabilizzazione è infatti necessario a predisporre l’edificio ad accogliere ulteriori opere facendo sì che l’impianto “percepisca” gli interventi effettuati sul fabbricato. Possiamo anche dedurre che non avrebbe molto senso effettuare opere di risparmio energetico, se non si avesse poi la possibilità di monitorarli ed incidere su di essi.
Un ulteriore buona regola sarebbe quella di abbinare l’intervento di contabilizzazione del calore ad altri interventi come ad esempio quelli di isolamento termico, sostituzione del generatore, ecc. In questo modo sarebbe possibile far beneficiare chi sostiene gli interventi del loro effetto sommato cumulato e di incrementare il risparmio conseguibile, ma non solo. Effettuando anche altri interventi oltre a quello di contabilizzazione potresti eseguire contestualmente le varie opere, come quelli edili, ed ottimizzare i loro costi e tempi.
Quando non conviene contabilizzare l’efficienza energetica?
La non convenienza economica della contabilizzazione energetica prevista dalla norma UNI EN 15459 è dunque da ricondursi prevalentemente a circostanze particolari. Ricadono ad esempio in questa casistica tutti quegli edifici a fattore di occupazione molto basso, la cui spesa annua di riscaldamento, estremamente esigua, non giustificherebbe, fintanto che si mantiene tale, l’investimento. Un altra casistica è quella in cui si verifichino condizioni in cui la difficoltà tecnica di installazione comporterebbe opere particolarmente onerose.
La valutazione economica della contabilizzazione del calore prevista dalla norma UNI EN 15459 dovrebbe quindi essere volta ad avvalorarne l’utilità ed efficacia. Non dovrebbe essere pertanto utilizzata per dimostrarne la non convenienza (equivoco in cui talvolta si incorre) quanto utilizzata al contrario.
Condizioni per l’esonero dagli obblighi della contabilizzazione del calore ed energetica dell’art. 9, comma 5 del D. Lgs. 102/2014
Il D. Lgs. 102/2014 prevede due condizioni che possono esimere dagli obblighi sopra richiamati. Queste condizioni si differenziano in base alla tipologia di contabilizzazione energetica e sono le seguenti:
- contabilizzazione diretta: nei casi di installazione di sottocontatori d’utenza,
- contabilizzazione indiretta: installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante nei casi ove non risulti verificata la fattibilità dell’installazione dei sottocontatori d’utenza.
Schematizzando le condizioni per l’esonero della contabilizzazione del calore ed energetica sono le due seguenti:
- Condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione diretta del calore con sottocontatori (art. 9, comma 5, lettera b): l’installazione di tali sistemi non risulti tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;
- Condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione indiretta previa installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza a ciascun corpo scaldante (art. 9, comma 5, lettera c): l’installazione di tali sistemi non risulti essere efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. L’obbligo di cui all’art. 9, comma 5 del D. Lgs. 102/2014 risulta quindi derogabile se, in successione, sono verificate le condizioni esimenti di cui alle lettere b) e c).
La sussistenza delle citate condizioni esimenti dovrà essere accertata e dichiarata per entrambe in apposita relazione tecnica predisposta dal progettista/tecnico abilitato. In particolare, la sussistenza della condizione di cui alla lettera c) dovrà essere effettuata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
esonero dagli obblighi dell’art. 9, comma 5 del D. Lgs. 102/2014 in breve
Semplificando quanto abbiamo sopra esposto possiamo riassumere che:
- Di norma devono essere installati conta-calorie di tipo diretto. Per quanto riguarda il riscaldamento, è generalmente possibile installare questi dispositivi solo negli impianti centralizzati “a zone” ovvero “a distribuzione orizzontale”. Sono questi i casi in cui ogni unità immobiliare è collegata alla rete di distribuzione tramite un’unica derivazione d’utenza.
- Se la soluzione di cui sopra risultasse tecnicamente non fattibile, ovvero eccessivamente onerosa in funzione dei risparmi potenziali conseguibili, si deve procedere all’installazione di sistemi di misura del calore su ciascun corpo scaldante (sistema indiretto), unitamente all’adozione di valvole di regolazione termostatiche, in conformità dalla norma UNI EN 834. Precisiamo inoltre che la prescritta installazione dei dispositivi di misura e termoregolazione decade qualora la stessa sia eccessivamente onerosa rispetto ai risparmi potenziali conseguibili.
A questo punto è necessario fare una doverosa precisazione. Anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’installazione del sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore, per le ragioni ammesse e con relative relazioni da parte dei tecnici abilitati, rimane comunque obbligatorio ripartire i costi di riscaldamento secondo le modalità previste dalla norma UNI 10200, laddove applicabile. Secondo questa norma è necessario redigere una nuova tabella dei millesimi energetici, quindi non più basato sui millesimi di proprietà o similari.
Verifica di fattibilità tecnica
Il primo step nella valutazione della sussistenza delle condizioni di deroga dagli obblighi in oggetto consiste nell’accertare la fattibilità tecnica degli interventi di adeguamento volti all’installazione di un impianto di contabilizzazione diretta. In questo caso però non sarà applicabile operare anche la verifica in termini di efficienza di costi e proporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali di una soluzione non fattibile tecnicamente.
Il D. Lgs. 141/2016 tuttavia non prevede, così come nella precedente formulazione, l’impossibilità tecnica. In questa fattispecie viene indicata come unica strada quella della valutazione della non efficienza in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Ai fini della verifica di sussistenza delle condizioni di deroga, accertata la fattibilità tecnica, è necessario un esame della convenienza economica.
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