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Quando sarà possibile effettuare la comunicazione per cessione del credito e sconto in fattura?

Ecobonus110%: la comunicazione per usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura sarà possibile dal 15 ottobre 2020

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La pubblicazione di tutti i provvedimenti attuativi previsti dal DL Rilancio, convertito in legge il 17 luglio 2020 dopo aver subito le necessarie modifiche, ha fatto entrare nel vivo le nuove detrazioni fiscali del 110%.

Come già ampiamente riportato in queste pagine, queste detrazioni sono previste solamente per l’efficienza energetica (Ecobonus) e la riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus). Inoltre, come forse già saprai, si tratta di detrazioni che vengono rilasciate per due modalità di interventi: i cosiddetti interventi “trainati” e gli interventi “trainanti”. Abbiamo già approfondito la differenza fra queste due tipologie di intervento in altri articoli all’interno delle pagine di questo blog (ad esempio qui) pertanto non indugeremo oltre in questo argomento.

Quello che ci preme specificare in questa sede è la vera novità degli Ecobonus. Questa risiede non tanto nella tipologia di interventi sostenuti dalle detrazioni quanto piuttosto nelle modalità in cui è possibile usufruirne.

E proprio queste ultime modalità di riscossione del credito di imposta trovano finalmente una data per il loro inizio dell’iter di approvazione. E’ infatti notizia di questi giorni che tra poco sarà possibile effettuare la comunicazione per cessione del credito e sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate.

Ma in quali modi sarà possibile usufruire del credito di imposta? Da quando e per quanto tempo? Continua a leggere per scoprirlo!

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Le modalità di riscossione del credito di imposta

Come abbiamo scritto poco più sopra, uno degli aspetti più importanti introdotti dal decreto Rilancio è la possibilità di poter usufruire della detrazione fiscale spettante in più modi.

In particolare è possibile:

  • detrarre l’importo spettante dalla dichiarazione dei redditi in quote di uguale suddivisione in 5 anni;
  • optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Ed è proprio quest’ultimo punto quello che ci interessa approfondire dal momento che per poter optare per questa modalità di riscossione è necessario effettuare la comunicazione per la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate.

Come funziona la comunicazione per la cessione del credito di imposta all’AdE?

La comunicazione per la cessione del credito all’Agenzia delle entrate deve avvenire secondo determinate e ben precise modalità per poter essere in regola e quindi accettata. Qui di seguito abbiamo cercato di riassumere quali sono queste regole da seguire:

  • L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione fiscale.
  • Deve avvenire tramite il nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” allegato al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847.

Istruzioni per la procedura telematica

La procedura telematica per effettuare questa comunicazione sarà disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline.

Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso:

  • La mia scrivania
  • Servizi per
  • Comunicare

Arrivato a questo punto dovrai selezionare “Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”.

Per quali tipologie di interventi può essere richiesta lo sconto in fattura o la cessione del credito?

L’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura può essere esercitata con riferimento alle seguenti tipologie di interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio
  • efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Conclusioni

Quella che abbiamo sostanzialmente avuto modo di riportare in questo articolo è quindi una bella notizia a tutti gli effetti. Quanti infatti si stanno apprestando ad affrontare i lavori di riqualificazione energetica usufruendo degli ecobonus hanno finalmente una tempistica certa per effettuare la comunicazione per la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate.

Sarà infatti possibile effettuarla a partire dal 15 ottobre fino al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione fiscale.

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Documenti Ecobonus: quali sono quelli necessari alla cessione del credito?

Ecco la lista di tutti e 36 documenti ecobonus che un privato deve presentare alla banca per poter usufruire delle cessione del credito

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No, non non hai letto male.

Sono ben 36 (38 qualora non fossi il proprietario diretto) i documenti ecobonus che dovrai presentare alla banca per poter usufruire della cessione del credito prevista dal superbonus 110%. Una lunga, anzi lunghissima, lista di documenti ecobonus in grado di scoraggiare chiunque abbia intenzione di procedere alle pratiche necessarie con le sue sole forze.

Chi possiede un’ abitazione isolata ed ha intenzione di effettuare dei lavori di riqualificazione energetica dovrà pertanto imporsi una riflessione seria: detrarre le spese in 5 anni oppure optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura? Sono queste infatti le modalità tramite cui è possibile usufruire delle detrazioni fiscali prevista dagli Ecobonus 110%.

Come anche il titolo del nostro approfondimento riporta, qualora decidessi di optare le seconde due modalità di riscossione del credito, dovrai, per forza di cosa rivolgerti a dei professionisti come dei geometri oppure direttamente a noi! Questo perché la lista dei documenti ecobonus, come avrai avuto modo di capire è davvero lunga.

Ma quali sono questi documenti? Qui di seguito abbiamo riassunto in una check list i documenti ecobonus necessari per la cessione del credito.

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Cosa prevede la cessione del credito per il Superbonus 110%?

Prima di addentrarci nella lista dei documenti Ecobonus da produrre, ricordiamo in primis i punti fermi della cessione del credito.

  • il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari;
  • la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti;
  • è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;
  • sono stati precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di restauro delle facciate;
  • nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;
  • per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.

Quali banche praticano la cessione del credito?

Ad oggi sono solo alcune le banche a praticare la cessione del credito. Ognuna di queste ha predisposto dei prodotti appositi con offerte specifiche che nella maggior parte dei casi sono scaricabili sui siti ufficiali degli istituti di credito.

Ecco quali sono qui di seguito:

I documenti ecobonus che attestano il titolo di detenzione/possesso dell’immobile.

Per poter accedere alla cessione del credito maturato durante la realizzazione del cappotto termico, il proprietario dell’immobile dovrà fornire alla banca la documentazione attestante il titolo di detenzione/possesso dell’immobile.

Quindi dovrai fornire la seguente documentazione a seconda dei vari casi:

  • se sei proprietario, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie dovrai procurarti il certificato rilasciato dai pubblici registri immobiliari:
  • se invece sei detentore (locatari, comodatari) dell’immobile dovrai produrre:
    a) il contratto di locazione/comodato registrato;
    b) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
  • Qualora tu fossi familiare convivente del possessore/detentore dovrai consegnare:
    a) il certificato dell’anagrafe (per convivenza);
    b) il titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato);
    c) sempre la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
  • In caso tu fossi coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge dovrai procurarti:
    a) la documentazione attestante l’assegnazione;
    b) il titolo di possesso (certificato immobiliare);
    c) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
  • Se invece sei convivente di fatto del possessore/detentore dovrai essere in possesso di:
    a) il certificato dell’anagrafe (per convivenza);
    b) titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato);
    c) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
  • In qualità di futuro acquirente, con preliminare di vendita regolarmente registrato, immesso nel possesso dell’immobile dovrai produrre:
    a) preliminare registrato da cui si evinca l’immissione in possesso (per esempio il contestuale comodato);
    b) la dichiarazione del consenso da parte del proprietario.

I requisiti soggettivi per accedere agli ecobonus

A questo punto, dopo aver elencato la documentazione attestante il titolo di detenzione/possesso dell’immobile (che qui ritrovate al punto 1), possiamo finalmente iniziare la nostra lista dei documenti ecobonus. Qui di seguito trovate infatti i documenti da presentare che attestano che siete in possesso dei requisiti soggettivi per accedervi:

  1. documentazione attestante il titolo di detenzione/possesso dell’immobile (come abbiamo riportato nel paragrafo precedente);
  2. la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che le spese sostenute/da sostenere per i lavori agevolabili sono/saranno a proprio carico, quindi con assenza di eventuali contributi;
  3. la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che l’immobile non è detenuto nell’ambito di attività di impresa o di attività professionale (non applicabile a sisma ed ecobonus);
  4. per soggetti diversi dai proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento, documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese agevolabili come contratto di lavoro, busta paga mensile, pensione, fatture emesse, redditi di natura finanziaria (interessi attivi, conto titoli, conto deposito);
  5. un’altra dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si impegna a ottenere e produrre a richiesta tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta come previsto dal decreto Rilancio;
  6. il titolo abilitativo edilizio (se previsto) o l’autocertificazione inizio/fine lavori. Ad esempio, abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori se previste dalla tipologia di intervento o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e fine lavori.

Documenti Ecobonus: la checklist della documentazione riguardante l’immobile in cui si effettuano i lavori

Entriamo ora invece nel merito dei documenti ecobonus riguardante il lato tecnico dell’immobile in cui si effettuano i lavori. Per redarre questa lista ovviamente abbiamo preso in considerazione il caso in cui si debba isolare termicamente l’abitazione e/o sostituire la caldaia del riscaldamento. Questo perché sono questi due i principali interventi agevolati dal decreto Rilancio per rendere le nostre case efficienti da un punto di vista energetico.

I documenti ecobonus iniziali

  1. autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di bonus per interventi simili negli ultimi 10 anni, specificando dettaglio (il requisito in verità era presente nella bozza del decreto Requisiti del ministero dello Sviluppo economico poi è stato tolto);
  2. visura catastale;
  3. Ape stato iniziale;
  4. analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi);
  5. relazione tecnica ai sensi della legge 10/91;
  6. dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;
  7. pratica edilizia;
  8. prospetti in dwg;
  9. preventivi e/o computi metrici;
  10. dati e trasmittanza serramenti sostituiti;
  11. documentazione fotografica intervento;
  12. certificazioni serramenti nuovi;
  13. dati e certificati nuovi oscuranti;
  14. schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa;

L’avanzamento lavori dopo almeno il 30% degli stessi:

  1. comunicazione inizio lavori;
  2. preventivi e/o computi metrici;
  3. fatture Sal e computi metrici quantità realizzate;
  4. documentazione fotografica e Sal;
  5. asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo;
  6. scheda descrittiva dell’intervento;
  7. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda

Documenti ecobonus necessari a fine lavori

  1. preventivi e/o computi metrici;
  2. dichiarazione di fine lavori;
  3. Ape stato finale;
  4. fatture e computi metrici quantità realizzate;
  5. documentazione fotografica a fine lavori;
  6. asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20
  7. segnalazione Certificata di agibilità;
  8. scheda descrittiva dell’intervento;
  9. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

Conclusioni

Se sommiamo fra di loro le precedenti liste scopriamo che sono quindi 36 i documenti ecobonus richiesti dalla banca da inizio a fine lavori per ricevere i soldi necessari per pagare gli stessi. Inoltre per molti di questi documenti sarà necessario richiedere l’apporto di professionisti o tecnici abilitati, un servizio che possiamo garantirvi qualora decidiate di rivolgervi a noi di Valore Energia.

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Ecobonus fino al 2023 con la prossima Legge di Bilancio!

La prossima Legge di Bilancio potrebbe prevedere una proroga del Superbonus. Il viceministro al MEF, Antonio Misiani ha confermato che si va verso gli Ecobonus fino al 2023

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Ebbene si, hai capito bene. Il viceministro al MEF ha confermato che con la Prossima Legge di Bilancio potrebbe essere inserita una proroga alla scadenza del Superbonus. Secondo le sue dichiarazioni infatti sarebbe possibile usufruire degli Ecobonus fino al 2023.

Nel frattempo sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata attivata una sezione apposita nella quale è possibile consultare tutti i riferimenti normativi riguardo gli Ecobonus. Una sezione quindi che, se verrà confermata la notizia rilasciata nelle dichiarazioni del viceministro Antonio Misiani, avrà una vita ben più lunga della scadenza prefissata al 31 dicembre 2021.

Quello del superbonus, inutile negarlo, è un contributo fiscale molto importante. Questo perché permette al contribuente, come abbiamo già avuto modo di spiegare nelle pagine di questo blog, di recuperare sotto forma di credito di imposta il 10% in più della somma spesa per i lavori di riqualificazione energetica sostenuti. Inoltre, è anche possibile cedere questo credito di imposta maturato per godere dello sconto in fattura. In alternativa allo sconto in fattura è possibile per avere un rimborso da parte di una banca o di un istituto di credito che ha aderito al progetto.

L’obiettivo del superbonus è quello di favorire un’importante ripresa del settore edilizio che ha causa del lockdown è stato messo a dura prova. Per questo, la data di scadenza del 2021, potrebbe non essere sufficiente ed il governo sta pensando quindi prorogare gli Ecobonus fino al 2023. La proroga della scadenza potrebbe quindi allargare in maniera sostanziale la platea dei beneficiari di questa misura oltre che il numero di interventi di riqualificazione energetica ed edilizia da effettuare.

Se pensi che questo articolo ti possa essere d’aiuto o comunque ti piacerebbe rimanere sempre informato su questa tematica allora c’è solo una cosa che devi fare. Iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

La dichiarazioni del viceministro Antonio Misiani a Il Messaggero sulla proroga degli ecobonus fino al 2023

Il viceministro all’Economia Antonio Misiani è intervenuto sulle pagine del quotidiano il Messaggero proprio per fare chiarezza sui piani del Governo. D’altronde siamo a settembre e questo è il periodo in cui iniziano i lavori che porteranno all’approvazione della prossima legge di Bilancio. La stessa che dovrebbe contenere la proroga per gli Ecobonus fino al 2023.

Nell’intervista rilasciata a Il Messaggero, il viceministro ha confermato che il Superbonus può essere esteso oltre la scadenza indicato nel DL Rilancio. In particolare ha precisato che, se si riuscisse ad ottenere l‘autorizzazione a rendicontare gli Ecobonus con il Recovery fund, gli Ecobonus potrebbero rimanere in vigore fino al 2023.

In particolare, sempre secondo il viceministro, questa sarebbe una scelta strategica. E’ infatti Misiani stesso a sottolineare come, con la Legge di Bilancio 2021, sarà necessario: “cambiare passo rispetto ai decreti anti-crisi di questi mesi”. Da misure di sostegno si dovrà passare a riforme strutturali. Solo così il governo sarà in grado di dare una forte spinta all’economia quindi agli investimenti privati oltre che quelli pubblici.

E quale misura risponde meglio all’identikit tracciato dal viceministro di quella degli Ecobonus? Per questo motivo è molto probabile che alla fine, il progetto del governo di rifinanziare gli ecobonus fino al 2023 alla fine andrà in porto

Le altre misure che potrebbe contenere la legge di bilancio 2021

Le dichiarazioni del viceministro Misiani però non terminano qui. Secondo il viceministro al MEF infatti ci sono altri obiettivi strategici da raggiungere con la prossima legge di bilancio. Tra questi è previsto anche un taglio delle tasse.

Oltre alla proroga degli ecobonus fino al 2023 quindi, la prossima legge di Bilancio dovrà contenere anche delle misure in grado di ridurre il cuneo fiscale. D’altronde è lo stesso Misiani ad affermare che: “E’ necessario alleggerire il carico sulle famiglie con figli a carico, sui redditi medi e bassi, e razionalizzare le tax expenditures. Servirà individuare un modello di organizzazione dell’Irpef che sia il più rispondente a questi criteri”. A questo proposito, probabilmente il modello da prendere da esempio per effettuare questa manovra è quello tedesco.

Buone notizie in arrivo per il 2021

Insomma come abbiamo riportato in questo approfondimento probabilmente, il 2021 sarà un anno, finanziariamente parlando, migliore rispetto al 2020. All’orizzonte infatti non c’è solo la proroga degli Ecobonus fino al 2023 ma anche delle misure volte a ridurre le tasse!

Misure che, come nostra abitudine, non mancheremo di trattare all’interno delle pagine di questo blog. Pertanto non perderti nemmeno un aggiornamento ed iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Finalmente ora è disponibile la Guida al superbonus 110% dell’Agenzia delle entrate

E’ stata appena rilasciata la Guida al Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate, scopriamo di cosa si tratta in breve.

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Come già abbiamo avuto l’occasione di riportare fra le pagine di questo blog, il tanto atteso Decreto Rilancio è stato finalmente approvato.

Nel decreto, dettato dall’urgenza di adottare misure in materia di salute, di sostegno al lavoro e all’economia, a causa dell’emergenza Covid-19 sono state implementate delle misure a nostro avviso importantissime .Ci riferiamo in particolar modo ai tanto attesi Ecobonus 110% che dovrebbero, almeno speriamo, dare una svolta Green all’economia.

Tuttavia, come abbiamo ripetuto innumerevoli volte fino a questo momento, prima di poter capire come muoversi era necessario attendere le tanto famose Linee Guida dell’Agezia delle Entrate.

Ebbene la tanto attesa Guida al Superbonus 110% è stata finalmente resa disponibile, come tra l’altro anticipato non più tardi della scorsa settimana dal direttore dell’Agenzia.

Cerchiamo quindi di analizzarne i punti salienti in questo articolo introduttivo alle misure illustrate nella Guida al Superbonus 110%. Ti ricordiamo che puoi trovare il documento che contiene queste misure direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate cliccando qui.

Se vuoi approfondire questi argomenti però ti consigliamo di rimanere aggiornato ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui e compilando il form!

Guida al superbonus 110%: in cosa consiste di preciso?

Nella guida al superbonus 110% è specificato, come tra l’altro abbiamo già largamente anticipato, che l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico è adesso del 110%.

Sarà possibile usufruire di questa detrazione per tutte le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Gli interventi che vi rientreranno sono, oltre quelli di efficientamento energetico,  quelli di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove disposizioni appena approvate consentono quindi di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese ma non finiscono qui. Vanno infatti ad aggiungersi, e quindi non a sostituire, le altre norme vigenti che disciplinano le altre detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di: recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

Per questo tipo di interventi, inoltre sono attualmente riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco o quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche. Questo avviene quando questi interventi sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

La novità più importante del DL Rilancio: la cessione del Credito

Le due novità più importanti del DL Rilancio, contenute anche nella guida al Superbonus 110% sono le seguenti: lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Viene infatti introdotta la possibilità di optare, anziché della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura. In questo caso saranno quindi i fornitori di beni o servizi quindi ad effettuare i lavori, praticamente gratis, proprio come noi di Valore Energia.

Tuttavia, le aziende hanno bisogno di fatturare per andare avanti, proprio per questo motivo lo sconto in fattura avverrà nella stragrande maggioranza dei casi in concomitanza con la cessione del credito. Il cliente quindi, facendo i lavori usufruirà dello sconto in fattura solo se cederà il credito di imposta cui ha diritto grazie agli Ecobonus 110% all’azienda, o quantomeno ad una delle imprese, che gli hanno effettuato i lavori. Una volta acquisito il credito, le aziende potranno cedere a loro volta questo credito ad altri soggetti, come ad esempio banche ed enti assicurativi.

Queste possibilità riguardano interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • restauro o recupero della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Guida superbonus 110%: gli adempimenti

Come avrai capito se hai letto fino a questo punto, questa normativa è particolarmente favorevole. Pertanto, per evitare truffe e situazioni poco chiare, sono previsti nuovi adempimenti da rispettare in aggiunta a quelli previsti di solito.

A fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto o cessione del credito il contribuente deve acquisire anche:

  1. il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Questo visto sarà rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
  2. la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. Potranno effettuare questa asseverazione solamente i tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche ed i professionisti incaricati della progettazione strutturale e non solo. Anche i professionisti della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico potranno farlo. L’asseverazione in questione dovrà certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali ma non solo. Dovrà infatti certificare anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

Inoltre, sempre nella Guida al Superbonus 110% è specificato che: “l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione”.

Chi vigilerà sugli adempitmenti?

A vigilare sugli aspetti di cui abbiamo scritto qui sopra sarà l‘Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In particolare l’ENEA effettuerà controlli, sia documentali che tramite sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni.

Qualora l’ENEA dovesse riscontrare delle incongruenze che ad ulteriori verifiche facessero decadere il diritto di usufruire di queste detrazioni, l’Agenzia delle Entrate sarà autorizzata a procedere con il recupero del credito. Un credito subirà una maggiorazione aggiungendo l’ammontare della multa e gli interessi maturati nel tempo.

Seguici per ulteriori approfondimenti

Questo approfondimento non è altro che una semplice introduzione alla Guida Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate.

Nei prossimi giorni infatti non mancheremo di prendere in esame più approfonditamente anche gli altri aspetti di questa guida negli articoli di questo blog. D’altronde l’argomento è complesso e gli aspetti da tenere in considerazione sono molteplici quindi meglio spiegare bene come stanno le cose!

A questo proposito di consigliamo di iscriverti alla nostra newsletter compilando il form che trovi cliccando qui!

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Le linee Guida dell’Agenzia delle Entrate per gli Ecobonus stanno per arrivare!

Emanata la Guida dell’Agenzia delle Entrate agli Ecobonus al 110% che conterrà una prima illustrazione delle novità introdotte dal Decreto Rilancio. La prossima settimana si attende invece la circolare interpretativa

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Da tempo in molti si stanno informando sugli Ecobonus previsti nel DL Rilancio. Ed ogni tentativo di informarsi più approfonditamente si è probabilmente fermato nel momento in cui si dovevano consultare le linee guida dell’Agenzia delle Entrate.

Ebbene non sarà più così.

Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha annunciato ieri, nel corso dell’audizione alla Camera, che oggi arriverà la Guida dell’Agenzia delle Entrate agli Ecobonus al 110%. Sempre nel corso dell’audizione alla Camera pressa la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, il direttore, ha anche chiarito tutto il necessario per poter accedere agli incentivi ovvero le modalità  con cui sarà possibile farlo ed i termini per fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. 

In questo approfondimento abbiamo cercato di fare il punto della situazione cercando di spiegare i contenuti dell’audizione alla Camera del direttore dell’Agenzia delle Entrate sugli Ecobonus.

Prima di proseguire oltre però ci teniamo a sottolineare che sebbene queste informazioni siano essenziali necessitano ancora di un’integrazione per poter essere applicabili. Manca infatti la circolare interpretativa dell’AdE, come ricordato dal suo direttore. Una circolare che però dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana!

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Superbonus 110%, interventi agevolabili e beneficiari

Il direttore Ruffini, nel corso dell’audizione ha per prima cosa ricordato le caratteristiche del superbonus 110%, caratteristiche che comunque saranno contenute nella Guida dell’Agenzia delle Entrate e che possiamo riassumere così:

  • l’orizzonte temporale va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • gli interventi agevolati sono quelli che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e quelli antisismici;
  • i beneficiari sono i condomìni, le persone fisiche che non fanno attività d’impresa, gli istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche.

Il superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Guida dell’Agenzia delle Entrate: gli interventi “trainanti”

Durante l’audizione il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha anche sottolineato come il Bonus spetti sia per gli interventi “trainanti” sia per quelli eseguiti congiuntamente a questi, che potremo anche definire “trainati”.

In particolare, nel primo tipo vengono individuati i seguenti interventi.

  • isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie,
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento,
  • il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti,
  • interventi antisismici.

Mentre gli interventi “trainati” sono i seguenti:

  • efficientamento energetico che dà diritto all’ecobonus,
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici,
  • installazione di impianti solari fotovoltaici.

Nella Guida dell’Agenzia dell’Entrate che verrà resa disponibile, secondo il direttore, è bene espresso anche il concetto che il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette agevolazioni.

Se invece si realizzano più interventi riconducibili a diversi interventi a loro volta agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione rispettando il limite di spesa previsto. Questo sarà possibile solamente a patto che le spese riferite ai diversi interventi dovranno essere distintamente contabilizzate ed inoltre devono essere rispettati gli adempimenti previsti per ogni singola detrazione.

Guida dell’Agenzia delle Entrate: tutti i dettagli

Superbonus 110%, visto di conformità e asseverazione

Per poter accedere a queste agevolazioni fiscali, gli interventi “trainanti” devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Qualora questo non fosse possibile devono assicurare il conseguimento della classe energetica più alta.

Dato che l’agevolazione fiscale che è possibile ottenere è molto ampia e consistente, la norma ha previsto degli ulteriori adempimenti oltre a quelli ordinari. Questo perché l’obiettivo del legislatore è quello di contrastare eventuali vantaggi indebiti. Ecco quindi gli adempimenti contenuti nella Guida dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente dovrà rispettare:

  1. Il contribuente che effettuerà questi lavori dovrà ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.r Questo documento sarà rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei Caf.
  2. Chi effettua i lavori dovrà procurarsi un’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche (o dei professionisti incaricati della progettazione strutturale o della direzione dei lavori) che certifichi l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute.

Ma quali sono le sanzioni previste qualora non si fosse in regola con i documenti? Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli comportano l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2mila a 15mila euro.

Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come nella Guida dell’Agenzia delle Entrate agli Ecobonus sia prevista la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. Queste diverse modalità possono essere scelte in sostituzione dell’utilizzo diretto della detrazione spettante.

Ma cosa sono di preciso queste nuove modalità secondo cui è possibile usufruire delle detrazioni? Proviamo a spiegarlo qui di seguito

  • lo sconto in fattura è un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Questo importo viene quindi di fatto anticipato dal fornitore e sarà sempre quest’ultimo a recuperarlo con un credito d’imposta.
  • la cessione del credito è la possibilità di cedere il credito di imposta cui si ha diritto effettuando gli interventi previsti dall’Ecobonus 110%. Il credito di imposta in questo caso corrisponde all’ammontare della detrazione ottenuta. Inoltre è anche prevista la possibilità di cessione di questo credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali). La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, però, non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.

Interventi per i quali è possibile usufruire dello sconto in fattura e cessione del credito

L’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata per i seguenti tipi di interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir),
  • efficienza energetica (articolo 14 del DL 63/2013),
  • adozione di misure antisismiche,
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Guida dell’Agenzia delle Entrate: come funziona l’ulteriore cessione del credito?

Il legislatore“, come si potrà apprendere dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate e come ha anche riportato Ruffini “ha previsto per il fornitore e gli altri cessionari, la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti”. Tuttavia le modalità ed i termini dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, non sono ancora state chiarite. Saranno infatti oggetto di un provvedimento che definirà la tipologia di intervento e il modello di comunicazione dei dati.

In questo provvedimento saranno quindi disciplinati i seguenti aspetti:

  •  le modalità e i termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate;
  •  il contenuto del modello di comunicazione;
  •  i termini e le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito.

Inoltre, in questo provvedimento verrà stabilito che, nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, sarà l’amministratore di condominio a comunicare l’opzione per lo sconto o cessione del credito all’ Agenzia delle Entrate.

I controlli

La verifica dei documenti riguardanti i presupposti che danno diritto alla detrazione sarà effettuata dall’Agenzia delle Entrate. Qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti per accedervi, sarà la stessa Agenzia a provvedere al recupero dell’importo della detrazione. Ovviamente questo importo sarà maggiorato di interessi e di sanzioni.

Conclusioni

Il direttore dell’Agenzia ha quindi annunciato ieri l’emanazione della Guida dell’Agenzia delle Entrate al superbonus 110%. Un’emanazione che prevede anche la pubblicazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale con le norme di riferimento e i documenti di prassi progressivamente emanati.

Tuttavia ancora non è stato pubblicato nulla, probabilmente dovremo attendere dei tempi tecnici e quindi questa sezione sarà pubblicata la prossima settimana. Inoltre, sempre per la prossima settimana è attesa anche la famosa circolare interpretativa sugli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

Solo quando entrambi questi passaggi saranno pubblicati potremo dire di avere a disposizione completamente le Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate pertanto… non ci resta che aspettare qualche giorno!

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