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Al via i primi 20 cantieri Superbonus 110% di Valore Energia!

Dopo una lunga attesa sono finalmente partiti i lavori sui primi 20 cantieri Superbonus targati Valore Energia – Solar Cash srl

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Le detrazioni introdotte dal DL Rilancio per gli interventi sono ormai pienamente operative, nonostante i lunghi tempi di attesa per l’ottenimento della documentazione necessaria a far avviare i lavori. E’ quindi arrivato il momento di dare il via ai cantieri superbonus 110%!

Da alcuni giorni a questa parte sono infatti partiti i primi 20 cantieri superbonus 110 % di Valore Energia – Solar Cash srl. Un risultato che siamo orgogliosi di avere raggiunto vista le complessità che abbiamo dovuto superare. Da un lato una normativa che subendo un’evoluzione costante ci ha costretto sempre a rincorrere i cambiamenti, dall’altro le evidenti difficoltà dovute alla lentezza della macchina burocratica italiana. Nonostante questo possiamo orgogliosi dei risultati raggiunti e di affermare che siamo fra le prime aziende d’Italia ad avere iniziato i lavori di efficientamento energetico mediante il Superbonus nell’area del Centro Italia.

Il modus operandi di Valore Energia

Se siamo riusciti a dare il via a 20 cantieri superbonus 110%, sia per privati che aziende, e soprattutto se stiamo per farne partire molti altri, è stato merito della nostra organizzazione. Per raggiungere questo risultato è stato necessario implementare delle nuove procedure e fare direttamente sul campo delle nuove esperienze. Dare il via ai cantieri superbonus 110% non significa solamente portare a termine l’iter di progettazione ma significa anche organizzare al meglio le attività di cantiere.

Per i cantieri superbonus 110 è necessario fondamentale pianificare le attività con un cronoprogramma dei lavori molto fitto e coordinare efficacemente più imprese che si trovano ad operare in cantiere, anche contemporaneamente. Tutto questo senza dimenticarsi della tutela della salute dei lavoratori: ogni cantiere ha infatti un progetto della sicurezza curato ed estremamente operativo.

Noi di Valore Energia – Solar Cash srl, siamo riuscita ad avviare i cantieri Superbonus 110% sfruttando al massimo le opportunità predisposte dagli incentivi fiscali introdotti dal DL rilancio. Grazie alla cessione del credito ed allo sconto in fattura infatti non dovrai praticamente tirare fuori un euro di tasca tua.

Interventi trainanti e trainati

A questo punto ci pare doveroso ricordare che i lavori di riqualificazione energetica degli edifici si suddividono in due categorie: interventi trainanti e trainati. In particolare, non si può ottenere la detrazione del 110% per gli interventi trainati se non si effettuano contestualmente degli interventi trainati.

Gli interventi trainanti sono quelli che riguardano:

  1. Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
  2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici
  3. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
  4. Interventi di miglioramento antisismico

Rientrano invece fra gli interventi trainati i seguenti:

  1. Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
  2. solare termico
  3. Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  4. caldaia a biomassa
  5. domotica
  6. infissi

I cantieri superbonus 110% in Italia

La maxi-detrazione introdotta dal DL Rilancio dato il via ad una vera e propria corsa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici in tutta Italia. A gennaio, secondo l’allora ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, erano oltre 1700 gli interventi registrati, un numero che da allora non ha fatto altro che crescere vertiginosamente. Un numero che è cresciuto di pari passo con il numero dei cantieri superbonus aperti in tutta Italia fra i quali i nostri.

Secondo un più recente studio condotto dalla Luiss buisiness School emergono altri dati molto interessanti. Dallo studio infatti emerge che a fronte di un aumento della spesa per edilizia abitativa pari a 8,75 miliardi nel triennio 2020-2022, si registrerebbe un incremento del valore aggiunto complessivo per il Paese di 16,64 miliardi nel periodo di attuazione del provvedimento.

Tutti questi numeri non fanno altro che sottolineare l’importanza e l’efficacia della misura introdotta dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77. 

Cantieri superbonus 110 %: è arrivata la proroga alla maxi-detrazione

Come abbiamo avuto modo di accennare precedentemente, avviare i cantieri superbonus 110% non è stato affatto semplice. Le lungaggini burocratiche sono state tante, aggravate dal fatto che la pandemia non accenna ad allentare la sua morsa. Nonostante tutto, siamo riusciti però ad avviare i nostri cantieri superbonus, anche se con qualche ritardo rispetto alla nostra tabella di marcia. Per il momento sono circa 20 quelli che siamo riusciti ad avviare, ma grazie al know-how accumulato, stiamo predisponendo le pratiche per avviare molti altri cantieri superbonus in tempi più brevi.

La legge di bilancio ha disposto la proroga del Superbonus al 30 giugno 2022 con altri sei mesi (a determinate condizioni) per completare i lavori. La stessa legge ha prorogato anche la possibilità di utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura. Inoltre ha previsto diversi potenziamenti applicativi per la maxi detrazione fiscale in edilizia, introdotta dal decreto Rilancio.

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Fotovoltaico e comunità energetica: un binomio vincente

Fotovoltaico e comunità energetica: un binomio vincente grazie alle detrazioni del 50% ed alla tariffa incentivante sulla produzione di energia

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Sono diverse le detrazioni fiscali disponibili in Italia per installare impianti di produzione dell’energia a fonti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico. Sono in molti a volerne usufruire per limitare il consumo energetico della propria abitazione e per ridurre le proprie bollette energetiche. Queste però sono informazioni di cui dovresti già essere in possesso.

Quello che forse non sai, è che a queste detrazioni è possibile sommare anche un altro vantaggio, quello di godere di una tariffa incentivante sull’energia. Per questo motivo, il binomio impianto fotovoltaico e comunità energetica è un binomio vincente. Entrare a far parte di una Comunità Energetica (la nostra si chiama Valore Comunity significa farti risparmiare sul costo della bolletta oltre a non pregiudicare il beneficio delle detrazioni del 50% sul fotovoltaico.

Ma come funziona di preciso il binomio Fotovoltaico e comunità energetica?

Abbiamo chiesto ai nostri esperti di fare il punto della situazione e spiegarti meglio il doppio vantaggio di cui potresti essere beneficiario. Continua a leggere per scoprirlo!

Le detrazioni sul fotovoltaico

Se non rientri sul Superbonus 110%, l’unica detrazione di cui puoi usufruire per installare un impianto nuovo impianto fotovoltaico è quella del 50%. Fai attenzione a quanto scriveremo qui di seguito perché stiamo per darti informazioni fondamentali per farti capire al meglio la potenza del binomio fotovoltaico e comunità energetica.

Questo Ecobonus che riguarda il fotovoltaico è a tutti gli effetti una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per l’installazione di un nuovo impianto a pannelli solari.

Questo tipo di detrazione è stato introdotto diversi anni fa, magari con aliquote diverse, ed è stato successivamente prorogato ogni volta che è giunto a termine. Attualmente è prevista la detrazione IRPEF del 50% anche per tutto il 2021 e niente esclude che, arrivati al termine dell’anno in corso possa essere prorogata di nuovo.

La detrazione in oggetto può essere richiesta fino ad un massimale di spesa di 96.000 euro. Inoltre è detraibile in 10 anni, quindi l’ammontare totale della detrazione viene suddiviso in 10 quote annuali di pari importo. Saranno quindi queste quote ad essere portate in detrazione annualmente tramite la dichiarazione dei redditi.

Ma la detrazione IRPEF del 50% non è l’unica detrazione di cui puoi usufruire: potrai optare anche per usufruire immediatamente di uno sconto in fattura dello stesso valore! Per usufruire di questa fantastica opportunità non dovrai fare altro che cedere il credito di imposta a cui avresti avuto diritto, ovvero il famoso 50% che normalmente porteresti in detrazione, all’azienda o professionista che te lo installerà. Questo significa che installare un nuovo impianto fotovoltaico ti costerà la metà e che potrai usufruire di questo sconto direttamente nel momento in cui pagherai.

Requisiti per usufruire della detrazione fotovoltaico 50%

Per poter usufruire della detrazione fiscale del 50% per l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico è necessario rispettare alcuni requisiti. Li abbiamo elencati qui di seguito:

  1. Non si deve usufruire del Quinto Conto Energia per poter rientrare nella detrazione del fotovoltaico 50 %;
  2. L’impianto fotovoltaico che si vuole installare deve servire per la produzione di energia da auto-consumare. L’energia prodotta in eccesso non potrà quindi essere usata per fini commerciali;
  3. L’energia prodotta in eccesso dovrà essere immessa in rete. In questo modo si potrà utilizzare in altre ore della giornata a seconda del fabbisogno.

Ci teniamo inoltre a precisare che se non verranno rispettate queste condizioni si andrà incontro alla perdita della detrazione IRPEF del 50%.

Fotovoltaico e comunità energetica

Per analizzare appieno i vantaggi del binomio fotovoltaico e comunità energetica, dopo aver preso in esame le detrazioni sul fotovoltaico al 50% prendiamo in esame adesso la parte riguardante la C.E. Abbiamo ritenuto opportuno fare un esempio per essere più chiari.

Poniamo il caso che tua abbia usufruito degli ecobonus e che tu sia riuscito ad ottenere la detrazione prevista dal fotovoltaico 50%.

In questo caso avrai un impianto fotovoltaico che produrrà energia elettrica per il tuo auto-consumo, o per quello della tua azienda, e che immetterà in rete l’energia che produce in eccesso. Quest’ultimo aspetto è fondamentale visto che è previsto dalla normativa che regola il fotovoltaico al 50%. Ma è anche quello che riguarda più da vicino il discorso della comunità energetica.

Far parte di una comunità energetica infatti significa immettere l’energia prodotta in eccesso in rete. In particolare, una parte di questa energia verrà immessa nella rete nazionale ed una parte nella rete della comunità energetica.

I vantaggi della comunità energeticà

Abbiamo detto che l’installazione di un impianto fotovoltaico implica il fatto che il possessore dell’impianto inizierà a produrre energia. Questa energia potrà subire due destini diversi: o essere auto-consumata o essere immessa in rete.

L’energia che auto-consumerai, andrà ad intaccare la quota di energia elettrica che consumi di solito, riducendola enormemente. Ecco svelato il motivo per cui risparmierai sulla tua bolletta elettrica.

Focalizziamoci adesso sull‘energia non auto-consumata prodotta in eccesso che verrà immessa nella rete della comunità energetica. Questa energia non sarà distribuita utilizzando le infrastrutture nazionali, ma praticamente resterà a disposizione degli utenti facenti parte della Comunità Energetica.

Se sei un soggetto consumatore di energia, potrai quindi consumare energia non distribuita tramite la rete nazionale. E’ questo il motivo per cui il consumo di questa energia costerà di meno. Gli utenti “consumatori” di una Comunità energetica non dovranno infatti pagare “il trasporto dell’energia” pertanto risparmieranno notevolmente (circa 10 cent di € per ogni Kw/h).

Se sei anche produttore dell’energia avrai compreso come parte dell’energia che produci sarà a disposizione dei membri della Comunità Energetica. Un’altra parte di questa energia verrà immessa nella rete elettrica nazionale.

Quella che verrà immessa nella rete elettrica nazionale, verrà immessa da parte della C.E. non da parte del privato. Per questo motivo non rischi di perdere la detrazione del 50% sul fotovoltaico. In sostanza è come se la Comunità Energetica la vendesse al distributore nazionale in cambio di una tariffa incentivante di circa 16 cent di € per ogni Kw/h. 

A questo punto dovrebbero esserti chiari quali sono i vantaggi del binomio fotovoltaico e comunità energetica. Soprattutto nel caso in cui tu voglia entrare a far parte della nostra Comunità Energetica: Valore Comunity!

Per scoprire di più ed avere tutte le informazioni in merito compila il modulo che trovi qui di seguito.

 

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Tutti gli incentivi per gli impianti fotovoltaici industriali per le aziende del sud

Alla scoperta degli incentivi per installare impianti fotovoltaici industriali per le aziende del mezzogiorno

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Se hai un’azienda nel mezzogiorno, a prescindere dal settore in cui opera, che sia manifatturiero, commerciale, turistico o agricolo, ogni anno ti trovi a dover fare i conti con il costo dei consumi elettrici. Un costo che può arrivare a rappresentare una delle principali voci di spesa del bilancio della tua azienda e che siamo sicuri, ogni anno ti procura dei grattacapi non indifferenti.

Per evitare di ritrovarti in questa situazione una soluzione potrebbe essere quella di installare degli impianti di produzione dell’energia a fonti rinnovabili. Ad esempio potresti installare uno dei nostri impianti fotovoltaici industriali per aziende beneficiando degli incentivi fiscali previsti per le aziende del mezzogiorno. Incentivi che sono stati potenziati, vista l’esigenza di rilancio dell’economia dopo l’emergenza dovuta al COVID, dalla nuova legge di Bilancio 2021.

In questo approfondimento in particolare, abbiamo preso in esame insieme ai nostri esperti proprio queste particolari misure di sostegno le aziende del mezzogiorno possono beneficiare. Gli incentivi, come avrai capito, si rivolgono soprattutto a quelle imprese che necessitano di installare degli impianti fotovoltaici industriali, in modo che possano trasformare la loro coperture in una fonte di energia e di risparmio.

Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Quali aziende possono usufruire del nuovo credito di imposta per il sud?

Se la tua azienda si trova nel Sud Italia, come abbiamo accennato precedentemente, può usufruire di sgravi fiscali davvero vantaggiosi per installare degli impianti fotovoltaici industriali. Le aziende che si trovano in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, possono infatti usufruire del Credito d’imposta per il Sud o Bonus Mezzogiorno.

Possono usufruire di questi bonus, le imprese per cui la produzione di energia elettrica sia funzionale alla loro attività.

Non possono invece tutte quelle aziende che operano nei seguenti settori:

  • produzione e distribuzione di energia,
  • infrastrutture energetiche
  • industria siderurgica,
  • industrie carbonifere,
  • costruzione navale,
  • fibre sintetiche,
  • trasporti.

In cosa consistono le agevolazioni fiscali per gli impianti fotovoltaici industriali per le aziende del Sud?

Ma perché questa misura è così vantaggiosa? In cosa consiste questo Bonus Sud che può essere utilizzato per installare degli impianti fotovoltaici industriali? Sicuramente queste domande ti staranno frullando in testa stimolando la tua curiosità. Vediamo quindi di affrontare tutti questi aspetti con ordine qui di seguito.

Il bonus Sud per gli impianti fotovoltaici industriali è sostanzialmente un credito di imposta che varia dal 25% fino al 45%.

Ad influire sul variare di questa percentuale di sgravo sono diversi fattori come ad esempio l’ ubicazione e la dimensione della tua impresa. Il Bonus Investimenti infatti prevede un’aliquota agevolata riconosciuta pari al 45% nel caso di piccole imprese, del 35% per le medie e del 25% per quelle di grandi dimensioni.

Sono previsti anche dei limiti di spesa massimi per ottenere queste detrazioni: per le grandi imprese è previsto un limite di 15 milioni di euro, per le medie 10 e per le piccole 3. Infine il credito d’imposta così ottenuto deve essere spendibile nello stesso anno.

Gli altri benefici per le imprese del mezzogiorno

Accanto a queste misure previste in maniera specifica per aziende ed imprese del mezzogiorno, rimangono in vigore anche tutte gli altri benefici previsti per le imprese. Si tratta sostanzialmente di due possibilità:

  1. Il piano Nazionale di transizione 4.0
  2. La possibilità di far parte di una comunità energetica.

Esaminiamo qui di seguito queste due opportunità che possono rafforzare ulteriormente gli incentivi per gli impianti fotovoltaici industriali per le aziende del sud.

il Piano di transizione 4.0

Il Piano Nazionale Transizione 4.0 andrà ad agevolare tutti quegli investimenti che sono in stretta relazione con la transizione tecnologica e la sostenibilità ambientale. In conseguenza di questa premessa possiamo affermare che esso comprende anche gli incentivi per gli impianti fotovoltaici industriali.

Il Piano subentra a misure come l’iper-ammortamento e super-ammortamento, ampliandone l’applicazione. Sarà infatti possibile usufruirne per investimenti in beni di varie tipologie come ad esempio per i beni strumentali materiali. Fra questi rientrano appunto gli impianti fotovoltaici per aziende come stabilito dalla Circolare 46/E/2007 l’Agenzia delle Entrate.

Sostanzialmente queste misure riguardano tre punti principali:

  1. Potenziamento dell’aliquota di ammortamento degli incentivi per il fotovoltaico per le aziende nel 2021.
  2. Fruizione del credito d’imposta. In particolare, gli investimenti in beni strumentali e in beni immateriali non rientranti nel Piano Industria 4.0 effettuati da Piccole e Medie Imprese con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro nel 2021, potranno fruire del credito d’imposta in un anno.
  3. Estensione della durata del credito d’imposta. Il credito d’imposta infatti potrà essere richiesto per ben 2 anni: 2021 e 2022.

Comunità energetiche e fotovoltaico per l’industria: un doppio vantaggio da non perdere

Una comunità energetica si basa sul concetto di autoconsumo collettivo dell’energia (per scoprire di più clicca qui). L’autoconsumo collettivo è fatto da una pluralità di soggetti produttori e consumatori di energia ubicati all’interno di un edificio oppure che fanno parte della stessa stessa cabina elettrica di media/bassa tensione.

La disposizioni in vigore relative alle comunità energetiche prevedono che i soggetti che partecipano alla C.E. devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW.  Per condividere l’energia prodotta, gli utenti possono utilizzare le reti di distribuzione già esistenti e utilizzare forme di autoconsumo virtuale.

Dal momento che la partecipazione è aperta a tutti gli utenti sotto la stessa cabina elettrica è evidente che possano rientrarvi anche soggetti come le imprese, quindi anche le aziende ed industrie del Sud. Queste ultime possono far parte della C.E. anche se hanno usufruito degli incentivi per gli impianti fotovoltaici industriali a patto di averne installato uno dopo il primo marzo 2020. Quest’ultima in particolare è una condizione prioritaria per accedere agli ulteriori incentivi della C.E.

In particolare, si tratta di due vantaggi, i seguenti:

  • Per promuovere l’utilizzo di sistemi di accumulo e la coincidenza fra produzione e consumo, infatti è stata stabilita una tariffa d’incentivo, cumulabile con gli incentivi per gli impianti fotovoltaici industriali. Per quanto riguarda l’energia condivisa nell’ambito delle comunità energetiche la tariffa incentivante è di 110 €/MWh.
  • La norma inoltre prevede anche la restituzione di alcune voci in bolletta a fronte dell’evitata trasmissione dell’energia in rete che questi impianti permettono. La somma di tutti i benefici derivanti dalla restituzione delle voci in bolletta ammonterebbe a circa 150-160 €/MWh.

Affidati a degli esperti per ottenere le detrazioni per gli impianti fotovoltaici industriali

Ottenere le agevolazioni per installare impianti fotovoltaici industriali, come hai visto, è abbastanza complicato. Noi di Valore Energia abbiamo fatto nostra questa sfida ed è diventato il nostro cavallo di battaglia. Per ottenere tutti questi benefici è importante affidarsi ad esperi del settore che possono quindi consentirti di ammortizzare il tuo investimento fino anche all’80% del costo. Il nostro Team è in grado di fornirvi tutte le informazioni del caso ma soprattutto di approfondire le tematiche legate a tutti gli aspetti sia tecnici che fiscali.

Per essere certo di rientrare in queste agevolazioni ti consigliamo di consultare un esperto in materia come noi.

Per farlo compila il modulo che trovi qui sotto!

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Scopri come rientrare negli incentivi per il fotovoltaico per le aziende!


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Tutti gli incentivi per il fotovoltaico per le aziende del 2021

Alla scoperta di tutti gli incentivi fotovoltaico per le aziende nel 2021

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Sono sempre di più le aziende che fanno ricorso alla soluzione del fotovoltaico per produrre l’energia che consumano durante le loro attività. Sempre più imprenditori sono infatti concordi nel fatto che produrre energia pulita possa contribuire a far crescere il proprio business in maniera intelligente e sostenibile.

D’altronde è semplice intuire come mai. L’energia prodotta ed auto consumata è vantaggiosa dal momento che permette di abbattere i costi energetici notevolmente ma non solo questo.

Grazie agli incentivi fotovoltaico per le aziende nel 2021, installare pannelli solari che producano l’energia necessaria alla propria azienda è davvero vantaggioso. Incentivi che tra le altre cose, sono incrementati notevolmente, viste le misure di sostegno all’economia che sono state approvate a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia (il Superbonus 110% è una di queste). L‘accesso al Recovery Fund, potrebbe rafforzare queste misure ed accelerare così la transizione ecologica del nostro sistema di produzione dell’energia.

In quest’ottica è stato predisposto il Piano di Transizione 4.0 che prevede misure a sostegno all’economia prevedendo anche incentivi per il fotovoltaico per le aziende nel 2021 che si vanno ad affiancare a quelle già esistenti.

In questo approfondimento abbiamo cercato di fare il punto della situazione cercando appunto di riassumere la situazione degli incentivi per il fotovoltaico per le aziende nel 2021.

E per il 2023 invece? Clicca qui per scoprire tutte le agevolazioni fotovoltaico aziende 2023!

Continua a leggere per scoprire di più!

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Incentivi  fotovoltaico per le aziende nel 2021

Se quando arriva la bolletta per l’energia elettrica la prima cosa a cui pensi è: “Come posso risparmiare su questi costi? Esistono degli incentivi che posso sfruttare per installare il fotovoltaico per la mia azienda per ridurne i costi?” allora sei nel posto giusto.

Utilizzare gli incentivi per il fotovoltaico per le aziende nel 2021 significa cogliere una grossissima opportunità visto il duplice vantaggio: se da un lato puoi ridurre il costo dell’investimento, dall’altro, una volta installato il fotovoltaico puoi ridurre notevolmente le spese energetiche della tua azienda (clicca qui per approfondire).

In particolare, come dicevamo, il 2021 si appresta ad essere un anno molto speciale per via delle misure di sostegno all’economia approvate nel 2020 e quelli introdotte dalla legge di Bilancio 2021. Misure che si vanno ad aggiungere a quelle già in vigore.

Ma quali sono questi incentivi fotovoltaico per le aziende per il 2021?

Le elenchiamo brevemente qui di seguito e poi cerchiamo di analizzarle più approfonditamente una per una:

Incentivi per il fotovoltaico aziende nel 2021: il Piano di transizione 4.0

Il Piano Nazionale Transizione 4.0 andrà ad agevolare tutti quegli investimenti che hanno stretta relazione con la transizione tecnologica e la sostenibilità ambientale. Dopo questa premessa che è facilmente intuibile come questo PNT 4.0 comprenda anche degli incentivi per il fotovoltaico per le aziende nel 2021.

Il Piano di Transizione è sostanzialmente frutto di alcune modifiche apportate al precedente Piano Industria 4.0, dal momento che a causa del Covid, quest’ultimo ne è uscito fortemente penalizzato. Nelle intenzione dei legislatori, grazie all’approvazione di questa misura, sarà più semplice e vantaggioso per le aziende con sede in Italia promuovere il proprio sviluppo green. La misura infatti dovrebbe sfruttare circa 24 miliardi di Euro di aiuti previsti dal Recovery Fund.

Sostanzialmente il Piano Transizione 4.0 subentra a misure come l’iper-ammortamento e super-ammortamento, ampliandone l’applicazione. Sarà infatti possibile usufruirne per investimenti in beni i beni strumentali materiali fra i quali rientrano appunto gli impianti fotovoltaici per le aziende.

Ma in cosa consistono questi incentivi per il fotovoltaico per le aziende nel 2021 di preciso? Sostanzialmente queste misure riguardano tre punti principali:

  1. Potenziamento dell’aliquota di ammortamento degli incentivi per il fotovoltaico per le aziende nel 2021. Questa passa infatti dal 6% del 2020 al 10% nel 2021 per un massimale di spesa non superiore ai 2 milioni di euro.
  2. Fruizione del credito d’imposta. In particolare, gli investimenti in beni strumentali e in beni immateriali non rientranti nel Piano Industria 4.0, potranno fruire del credito d’imposta in un anno. L’acquisto dei beni strumentali materiali potrà generare un credito fruibile nei successivi 3 anni.
  3. Estensione della durata del credito d’imposta. Il credito d’imposta potrà essere richiesto per ben 2 anni: 2021 e 2022! Si potrà richiedere solo per interventi e acquisti di beni strumentali contrattualizzati dal 16 novembre 2020 al 31/12/2022.

Comunità energetiche e fotvoltaico per l’industria: un doppio vantaggio da non perdere

Oltre a fruire degli incentivi per il fotovoltaico per le aziende del 2021, le imprese possono anche entrare a far parte di una comunità energetica.

Una comunità energetica si basa sul concetto di autoconsumo collettivo dell’energia (per scoprire di più clicca qui). L’autoconsumo collettivo è fatto da una pluralità di soggetti produttori e consumatori che, nel caso specifico delle imprese, fanno parte della stessa stessa cabina elettrica di media/bassa tensione.

La disposizioni in vigore stabiliscono che i soggetti che partecipano alla C.E. devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW.  Per condividere l’energia prodotta, gli utenti possono utilizzare le reti di distribuzione già esistenti e utilizzare forme di autoconsumo virtuale.

La partecipazione alla Comunità Energetica è aperta a tutti gli utenti sotto la stessa cabina elettrica. Pertanto possono far parte della C.R. anche soggetti come le imprese. In particolare, queste ultime possono farne parte anche se hanno usufruito degli incentivi per il fotovoltaico per le aziende a patto di averne installato uno dopo il primo marzo 2020. Quest’ultima in particolare è una condizione prioritaria per accedere agli ulteriori incentivi della C.E.

Qualora un impresa decida di far parte di una C.E: potrà usufruire anche dei seguenti due vantaggi, i seguenti:

  • Per promuovere l’utilizzo di sistemi di accumulo e la coincidenza fra produzione e consumo, è stata stabilita una tariffa d’incentivo, cumulabile con gli incentivi per il fotovoltaico per le aziende. Per quanto riguarda l’energia condivisa nell’ambito delle comunità energetiche la tariffa incentivante è di 110 €/MWh.
  • La norma inoltre prevede anche la restituzione di alcune voci in bolletta a fronte dell’evitata trasmissione dell’energia in rete che questi impianti permettono. La somma di tutti i benefici derivanti dalla restituzione delle voci in bolletta ammonterebbe a circa 150-160 €/MWh.

credito di imposta per le imprese del mezzogiorno

Un altro degli incentivi per il fotovoltaico per le aziende nel 2021 riguarda solamente le imprese del mezzogiorno (quelle con sede in: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo)

Tutti i soggetti che sono titolari di impresa possono beneficiarne o almeno quelli cui l’attività di produzione di energia elettrica sia funzionale all’attività della tua azienda e non rappresenti il suo business principale. Non potranno usufruirne quindi coloro che operano nel settore della produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche.

Gli incentivi per il fotovoltaico per le aziende del Sud Italia del 2021 sono sostanzialmente dei crediti d’imposta la cui aliquota di detrazione varia dal 25% fino al 45%. Influiscono sul variare di questa percentuale di sgravo sono diversi fattori come ad esempio l’ ubicazione e la dimensione della tua impresa. Inoltre sono previsti anche dei massimali di spesa.

In sostanza la situazione è quindi la seguente:

  1. 45% di aliquota di detrazione nel caso di piccole imprese per un massimale di spesa di 3 milioni di euro;
  2. 35% di aliquota di detrazione per le medie imprese per un massimale di spesa di 10 milioni di euro;
  3. 25% di aliquota di detrazione per le imprese di grandi dimensioni per un massimale di spesa di 15 milioni di euro.

Infine il credito d’imposta così ottenuto deve essere spendibile nello stesso anno.

Affidati a degli esperti per ottenere le detrazioni per gli impianti fotovoltaici industriali

Ottenere gli incentivi fotovoltaico per le aziende nel 2021, come hai visto se hai letto fino a qui, è abbastanza complicato. Noi di Valore Energia siamo specializzati nell’utilizzo di questi strumenti e grazie ai nostri consigli ed alla nostra esperienza un impresa che decide di realizzare un impianto fotovoltaico finanziandolo con noi può ottenere un beneficio fino all’80% del costo. Sappiamo benissimo che districarsi in questi meandri non è semplice ma avremo cura dei vostri progetti come se fossero i nostri.

Per essere certo di rientrare in queste agevolazioni ti consigliamo di consultare un esperto in materia come noi.

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Fotovoltaico 50 % e comunità energetiche: ecco perché conviene

Fotovoltaico 50 % e comunità energetiche: alla scoperta delle detrazioni di cui puoi usufruire e delle tariffe incentivanti che ti spettano se entri a far parte di una comunità energetica

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Come forse già saprai, in Italia ci sono numerose opportunità sotto forma di detrazioni fiscali per installare un nuovo impianto fotovoltaico che può limitare il consumo energetico della tua abitazione. Quello che molti chiamano fotovoltaico 50 % è infatti un vero e proprio Eco-bonus che prevede una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per l’installazione di un nuovo impianto a pannelli solari. La detrazione in questione, tra le altre cose, sarà valida per tutto il 2021. Chi vuole godere di queste agevolazioni inoltre può ottenere anche uno sconto in fattura che gli consentirà di pagare solo la metà della fattura che deve ricevere.

Ma i vantaggi di avere un impianto fotovoltaico non finiscono qui. Se è vero che grazie al fotovoltaico 50 % puoi risparmiare la metà della spesa che devi affrontare per installarlo, potrai godere di ulteriori benefici economici qualora decidessi di entrare a far parte di una Comunità Energetica come Valore Comunity. Infatti come produttore di Energia, potrai “vendere” l’energia in eccesso attraverso la nostra comunità energetica ed ottenere una tariffa incentivante. Quello che oggi è un buon investimento per ridurre i consumi diventa un’opportunità di guadagno. Se invece sei solo un consumatore e quindi non intendi realizzare un impianto otterrai il rimborso degli oneri di distribuzione, 10 cent di euro ogni kwh consumato e prelvato dalla comunità.

Per affrontare questi due argomenti, che peraltro interessano anche chi possiede delle aziende, abbiamo deciso di interpellare i nostri esperti in modo che tu possa capire i vantaggi del fotovoltaico 50% e delle Comunità Energetica.

Per scoprirli continua a leggere!

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Fotovoltaico 50 % anche nel 2021: come funziona la detrazione?

Chi desidera installare un impianto fotovoltaico per una riqualificazione energetica e sostenibile della propria abitazione può usufruire degli incentivi fiscali per il fotovoltaico 50%. Questa possibilità rientra fra quelle previste dagli ecobonus 50% che riguardano non solo il fotovoltaico ma anche  le ristrutturazioni edilizie.

Grazie agli ecobonus è quindi possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi nella percentuale del 50% le spese sostenute fino al 31/12/2021 per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico. Per questo motivo abbiamo indicato questa possibilità con il nome di detrazione fotovoltaico 50 %.

La detrazione in oggetto può essere richiesta fino ad un massimale di spesa di 96.000 euro. Inoltre è detraibile in 10 anni, quindi l’ammontare totale della detrazione viene suddiviso in 10 quote annuali di pari importo. Saranno quindi queste quote ad essere portate in detrazione annualmente tramite la dichiarazione dei redditi.

Proroga alla Detrazione 50% anche per il 2021

La norma che vede il fotovoltaico poter usufruire di una detrazione al 50% è in vigore fin dal 2012. Inizialmente infatti il decreto sviluppo del 2012 aveva portato il bonus delle detrazioni IRPEF allora in vigore dal 36 al 50% con validità fino al 30 giugno 2013.

Da quel momento, la data di validità del fotovoltaico 50% è stata prorogata più volte, quasi con cadenza annuale. L’ultima volta ad essere stata prorogata è stata tramite la Legge di Bilancio 2021 approvata dal Governo Conte bis che ne ha posticipato la scadenza al 31 dicembre 2021.

Viste le numerose proroghe, e vista le numerose difficoltà con cui è possibile accedere agli altri incentivi per la riqualificazione energetica (come il Superbonus 110%), probabilmente anche il governo di Mario Draghi farà lo stesso.

Requisiti per usufruire della detrazione fotovoltaico 50%

Per poter usufruire della detrazione fiscale del 50% sulla spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico è necessario rispettare alcuni requisiti che abbiamo riportato qui di seguito:

  1. Per rientrare nel fotovoltaico 50 % non si deve usufruire del Quinto Conto Energia;
  2. L’impianto fotovoltaico deve servire per produzione di energia per autoconsumo e non per fini commerciali;
  3. Se l’energia prodotta supera il fabbisogno, non sarà possibile venderla, si immetterà in rete e si potrà utilizzare in altre ore della giornata, pena la perdita della detrazione IRPEF del 50%.

I vantaggi del fare parte di una comunità energetica

Poniamo il caso che tua abbia usufruito degli ecobonus e che tu sia riuscito ad ottenere la detrazione prevista dal fotovoltaico 50%.

In questo caso avrai un impianto fotovoltaico che produrrà energia elettrica per il tuo auto-consumo e che immetterà in rete l’energia che produce in eccesso. Come abbiamo visto precedentemente, proprio quest’ultimo aspetto è previsto dalla normativa che regola il fotovoltaico al 50% quindi non c’è pericolo di perdere le detrazioni.

Quest’ultimo aspetto è anche quello che riguarda più da vicino il discorso della comunità energetica. Far parte di una comunità energetica in questo caso significa immettere l’energia prodotta in eccesso in rete. In particolare, una parte di questa energia verrà immessa nella rete nazionale ed una parte nella rete della comunità energetica.

Questo comporta due vantaggi:

  1. il primo è che in qualità di produttore di energia potrai auto-consumare l’energia che produci.
  2. Il secondo deriva dal fatto che l’energia che produci in eccesso viene immagazzinata e poi redistribuita agli altri membri della comunità. In questo modo questa energia non viene distribuita tramite la rete nazionale, ma si sposta nell’arco di qualche centinaia di metri. E’ per questo motivo che gli utenti di una Comunità energetica non dovranno pagare “il trasporto” dell’energia elettrica risparmiando notevolmente (circa 10 cent di € per ogni Kw/h).

Oltre a questo, come abbiamo detto prima, non tutta l’energia che produci sarà a tua disposizione o a disposizione dei membri della Comunità Energetica. Parte di essa sarà immessa anche nella rete elettrica nazionale. In sostanza è come se la Comunità Energetica la vendesse al distributore in cambio di una tariffa incentivante di circa 16 cent di € per ogni Kw/h.

A questo punto dovrebbero esserti chiari quali sono i vantaggi del fotovoltaico 50%. Soprattutto nel caso in cui tu voglia entrare a far parte della nostra Comunità Energetica: Valore Comunity!

Clicca qui per scoprire quali sono i vantaggi di cui potresti beneficiare invece per quanto riguarda il revamping!

Per scoprire di più ed avere tutte le informazioni in merito compila il modulo che trovi qui di seguito.

 

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Le imprese possono beneficiare del Superbonus 110%?

Le imprese possono beneficiare della maxi detrazione del Superbonus 110 %?

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Se sei un imprenditore, probabilmente le occasioni legate al superbonus 110 ti avranno incuriosito parecchio per la tua abitazione o per il tuo appartamento. Se questo è vero allora probabilmente ti sarai anche chiesto: ma le imprese possono beneficiare del superbonus 110%? 

Prima di rispondere a questa domanda ci teniamo a precisare che il Superbonus 110 contenuto nel DL Rilancio, dalla sua genesi ad oggi ha subito numerose modifiche ed è stato oggetto di numerosi chiarimenti interpretativi da parte dell’agenzia delle Entrate. Se infatti il DL Rilancio era stato concepito in piena emergenza covid a marzo-aprile 2020, oggi di tempo da allora ne è passato diverso. Pertanto il legislatore ha avuto anche modo di correggere il tiro e specificare meglio la normativa o ampliare la platea dei beneficiari. E questo è avvenuto tramite il DL Agosto e la Legge di Bilancio 2021.

Pertanto, con tutte queste modifiche, oggi forse più di prima è semplice lecito chiedersi se le imprese possono beneficiare del superbonus. Ad una prima lettura potrebbe sembrare di no, anche se in realtà ci sono dei casi in cui è possibile (come ne avevamo già parlato qui).

In ogni caso, viste le modifiche ed i vari chiarimenti di cui è stata oggetto la normativa, abbiamo chiesto ai nostri esperti di fare il punto della situazione. Pronto a scoprire se le imprese possono beneficiare del Superbonus 110? Allora continua a leggere

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Le imprese possono beneficiare del Superbonus 110%?

La risposta più semplice che possiamo dare a questa domanda è: si.

Tuttavia le imprese possono beneficiare del superbonus 110 solo in alcuni casi specifici. Possono farlo solo nell’ipotesi di unità immobiliari possedute da imprese all’interno di edifici condominiali e solo relativamente a lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi.

Per condominio infatti si intende un fabbricato composto da più unità immobiliari di proprietà di una pluralità di soggetti. La definizione di condominio non specifica che i soggetti in questione debbano essere solo persone fisiche. La normativa del Superbonus pertanto, riferendosi alla definizione di condominio appena riportata, prevede che i condomini possano accedervi. Pertanto anche le imprese che possiedono unità immobiliari all’interno di edifici condominiali possono usufruirne.

La Circolare 24/E/2020

Anche la Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate interviene in merito apportando alcuni chiarimenti utili a rispondere alla classica domanda se le imprese possono beneficiare del superbonus 110%.

In particolare, questi due aspetti:

  • nel caso di condomini a prevalente destinazione residenziale (ovvero con superficie complessiva delle unità immobiliari residenziali superiore al 50%), l’impresa che sostiene le spese per interventi sulle parti comuni può essere ammessa alla detrazione con riferimento a tutte le unità immobiliari possedute, a prescindere dalla destinazione residenziale o non residenziali;
  •  nel caso di condomini non a prevalente destinazione residenziale (ovvero con superficie complessiva delle unità immobiliari residenziali inferiore al 50%), l’impresa che sostiene le spese può essere ammessa alla detrazione solo con riferimento alle unità immobiliari possedute a destinazione residenziale.

La risoluzione 34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate

Anche la risoluzione n.34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni in merito alla fatidica domanda se le imprese possono fruire o meno del superbonus 110%.

Con questo documento infatti, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente ammesso la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico e di miglioramento antisismico effettuati su:

  • gli immobili “merce” delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
  • gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.

La RM 34/E/2020 cambia sostanzialmente le carte in tavole rispetto alle precedenti RM 303/E/2008 e la RM 340/E/2008. Queste ultime due risoluzioni infatti avevano escluso dal poter beneficiare delle detrazioni sia gli immobili “merce” di imprese esercenti attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare che gli immobili (strumentali o abitativi) locati a terzi.

Con la RM 34/E/2020 quindi viene accolta la tesi che sostiene l’insussistenza dei vincoli posti precedentemente dall’AdE sui beni merce e sui beni locati. D’altronde né la norma istitutiva della detrazione (legge 296/2006), né le relative disposizioni attuative (D.M. 19 febbraio 2007) hanno mai posto alcun limite, in capo ai soggetti titolari di reddito d’impresa, in ordine all’applicabilità del beneficio (come già evidenziato dall’ANCE).

Questo cambio di orientamento quindi ammette quindi la possibilità per le imprese di costruzione di fruire dei bonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica nelle percentuali ordinarie per interventi effettuati sui propri immobili. Queste imprese non dovranno tener quindi conto della qualificazione in bilancio di degli immobili oggetto di interventi, siano essi “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

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Superbonus 110: il punto su cosa è e chi ne può beneficiare al 2021

Superbonus 110: cosa è e chi ne può beneficiare secondo le leggi aggiornate a gennaio 2021

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Da quando veniva annunciato il DL Rilancio, per far fronte all’emergenza dovuta al coronavirus, di tempo ne è passato diverso. Durante tutto questo tempo, se è veto che purtroppo il covid-19 continua comunque a creare disagi all’economia, il DL Rilancio ha subito numerose modifiche.

In particolare, come abbiamo più volte specificato all’interno delle nostre pagine, le modifiche al DL Rilancio hanno riguardato soprattutto il Superbonus 110. Come abbiamo già avuto modo di affrontare, con questo nome ci si riferisce alle maxi-detrazioni fiscali del 110 % (per questo Superbonus 110) a cui si può accedere effettuando determinate spese.

Dopo tutte queste modifiche apportate tra maggio 2020 e gennaio 2021, ci sembra quindi opportuno fare il punto della situazione e dare una risposta definitiva a quanti, come te, hanno ancora dei dubbi sul Superbonus 110. Ecco quindi che anche basandoci sulla nuova guida Superbonus dell’ANCE, siamo pronti a dare delle risposte definitive in merito a cosa è il Superbonus 110, e su chi ne può beneficiare.

Pronto a scoprire queste definizioni “definitive? Allora continua a leggere.

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Cosa è il Superbonus 110?

Il termine Superbonus 110 si riferisce al potenziamento delle detrazioni fiscali già esistenti per la riqualificazione energetica, per il miglioramento antisismico (Sismabonus) e per l’installazione degli impianti fotovoltaici (Bonus Edilizia). L’aliquota di queste detrazioni previste precedentemente, viene rafforzata nel senso che, se prima era del 50 o del 65% adesso, ferma restando la presenza dei requisiti necessari per accedervi, viene portata al 110%. Da qui il nome Superbonus 110.

Questo incremento è stato introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020 cd. Decreto Rilancio emanato dal Governo ed approvato definitivamente con la legge 77/2020. Come è facile immaginare, il governo è intervenuto in materia, per dare un sostegno all’economia ed al settore dell’edilizia, vista la crisi provocata dall’epidemia di coronavirus, epidemia che ancora oggi perdura.

Le recenti modifiche

La legge 77/2020 tuttavia ha subito delle modifiche vista la recente approvazione della legge di bilancio 2021 (Legge n.178/2020). Queste modifiche, come abbiamo già avuto modo di trattare tra queste pagine, prevedono anche una proroga della possibilità di accesso alle misure previste dal Superbonus 110.

In particolare, adesso vi si può fare affidamento per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 30 giugno 2022. E’ prevista inoltre un ulteriore possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 dicembre 2022 nella sola ipotesi in cui al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento.

L‘estensione temporale della norma che riguarda il superbonus 110, coinvolge anche la possibilità di usufruire della maxi-detrazione fiscale tramite modalità alternative. Ci riferiamo quindi alla cessione del credito e lo sconto in fattura dapprima introdotti dal Decreto Rilancio (cfr. l’art.121) per gli anni 2020, 2021 e prorogati per il 2022 dalla legge di Bilancio 2021.

Le conferme a queste modifiche sono inoltre contenute nella circolare 30/E dell’agenzia delle entrate di cui parliamo qui. La circolare è state pubblicata prima della Legge di Bilancio 2021, ma in sostanza anticipava in via informale le modifiche al Superbonus 110 contenute in essa.

Chi sono i beneficiari dei Superbonus?

Il superbonus 110 prevede anche tutta una serie di beneficiari della maxi-detrazione. La platea dei beneficiari è tuttavia stata ampliata rispetto a quella originaria.

Vediamo quindi qui di seguito quali sono ad oggi i beneficiari del superbonus 110 tramite questo semplice elenco:

  • i condomini (art. 1123 e ss. CC)
  • le persone fisiche non esercenti attività di impresa arti o professioni con riferimento a interi fabbricati con al massimo 4 unità distintamente accatastate appartenenti ad un unico proprietario oppure in comproprietà (per interventi trainati non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%);
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Queste persone possono usufruire del superbonus 110 relativamente ad interventi su singole unità immobiliari a destinazione residenziale (non più di due);
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti possono beneficare dell’Ecobonus 110 % per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni. Questi edifici devono però essere adibiti ad edilizia residenziale pubblica per le spese sostenute sino al 31.12.22. Inoltre, se al 31 dicembre 2022 sono stati già realizzati i lavori per almeno il 60% il superbonus 110 % si applica sino al 30 giugno 2023;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale);
  • associazioni e società sportive dilettantistiche possono usufruire del superbonus 110 solamente per i lavori eseguiti sugli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Infine ci pare doveroso specificare che rientrano tra i beneficiari del superbonus 110 anche le imprese con riferimento agli interventi sulle parti comuni di unità immobiliari possedute o detenute all’interno di condomini.

Attenzione: il Superbonus è stato prorogato fino al 2023. Scopri di più cliccando qui!

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Precisazioni sulle attestazioni e asseverazioni del Superbonus 110

Le precisazioni su attestazioni e asseverazioni necessarie per usufruire del superbonus 110 contenute nella circolare 30/E

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Per beneficiare del superbonus 110, lo saprai di già, sono necessari diversi requisiti e documenti. Questi requisiti e documenti non sono altro che attestazioni e asseverazioni che servono a certificare il rispetto delle norme per poter usufruire della maxi-detrazione.

Ad esempio queste attestazioni ed asseverazioni servono a certificare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, una condizione fondamentale se si vuole beneficiare del superbonus. Altre asseverazioni riguardano ad esempio la verifica di congruità delle spese per gli interventi agevolati. Congruità delle spese che riguarda anche i compensi professionali per le attività legate al rilascio delle stesse attestazioni e asseverazioni tecniche necessarie ai fini dell’agevolazione spettante per gli interventi di risparmio energetico.

La normativa che regola il Superbonus 110% è molto complessa, oltre ad essere stata oggetto di numerose revisioni. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate, ha rilasciato la circolare 30/E lo scorso dicembre. In questa circolare sono infatti contenute tutte le precisazioni dopo le modifiche apportate dal Decreto Agosto. La circolare in sostanza serve a fare un po’ il punto della situazione. 

In questa sede, basandoci sui contenuti della circolare, abbiamo approfondito insieme ai nostri esperti, gli aspetti che riguardano in particolare le attestazioni e le asseverazioni connessi al superbonus. Precisazioni che sono più che altro risposte a domande specifiche che noi abbiamo riassunto qui di seguito.

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Attestazioni e asseverazioni e spese per gli oneri professionali

Gli oneri per le prestazioni professionali connessi alla realizzazione degli interventi sono ammessi alle detrazioni secondo dei massimali stabiliti (decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016). In quale modo si possono applicare in tal senso le disposizioni che riguardano questi aspetti? Come procedere quando nei massimali non ci sono voci corrispondenti alla prestazione rilasciata, come ad esempio il rilascio dell’A.P.E.?

Come stabilito al comma 15 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni, sono detraibili al 110%.

La circolare n.24/E fornisce ulteriori precisazioni a riguardo. In particolare, si precisa che le spese sostenute per il rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni e del visto di conformità, concorrono al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione per ciascun intervento agevolato.

Pertanto, sono detraibili secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Codice degli appalti), i seguenti oneri professionali:

  • quelli connessi alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica;
  • gli oneri professionali per la redazione dell’A.P.E.;
  • le spese per ottenere l’asseverazione del rispetto delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le parcelle dei professionisti che riguardano i predetti interventi devono quindi rispettare un doppio limite se vogliono rientrare nei massimali di spesa previsti dal Superbonus. Il primo limite è quello previsto dal decreto interministeriale per ogni specifico intervento di risparmio energetico ammesso alla detrazione. Il secondo limite invece è quello individuato dal decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016. In ogni caso, si può dedurre che l’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) rientri tra le “attività propedeutiche alla progettazione”.

Demolizione e ricostruzioni

Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici ammessi al Superbonus 110 devono rispettare il requisito del miglioramento di due classi energetiche?

Non ci sono disposizioni specifiche a riguardo in merito. Pertanto è ragionevole ritenere che nel caso prospettato, debbano essere conseguite le attestazioni ed asseverazioni che certifichino il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Sarà quindi necessario far redigere ai tecnici abilitati un A.P.E. ante ed uno post intervento.

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Quando deve essere restituito il bonus ristrutturazione?

In quali casi l’Agenzia delle Entrate potrebbe procedere a recuperare la detrazione del Bonus ristrutturazione?

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Come forse saprai già, colui che intende beneficiare del bonus ristrutturazione, deve porre in atto specifici adempimenti.

Tra questi adempimenti figura ad esempio quello di effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante al fine di permettere alla banca di poter effettuare la ritenuta dell’8% verso l’impresa che beneficia del versamento. Se si vuole beneficiare del bonus ristrutturazione è necessario  inoltre conservare la copia dei bonifici e delle fatture dei lavori per cui si richiede la detrazione.

Qualora l’Agenzia delle entrate riscontrasse delle anomalie, o che gli adempimenti previsti non siano stati rispettati, potrà procedere al recupero di quanto detratto illegittimamente. 

Proprio di quest’ultimo aspetto vogliamo parlare qui di seguito. Abbiamo infatti chiesto ai nostri esperti quali sono i casi in cui l’Ade potrebbe procedere al recupero del bonus ristrutturazione anche perché, tale evenienza, potrebbe avere dei risvolti anche sul bonus mobili. Non rispettare gli adempimenti previsti potrebbe infatti portarti a perdere anche quest’ultimo oltre al bonus ristrutturazione.

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Il bonus ristrutturazione 50%

Come forse già saprai, la detrazione per i lavori di ristrutturazione (bonus ristrutturazione) è prevista dalla normativa italiana. In particolare è normata dall’art.16-bis del DPR 917/86, (TUIR).

La detrazione in questo caso ammonta solitamente al 36% su una spesa di massimo 48.000 euro. Tuttavia, oltre a questa detrazione, dobbiamo anche specificare che ogni anno viene prorogata la durata della maggiore aliquota del 50%. La maggiore aliquota va di pari passo con l’innalzamento del tetto massimo di spesa che ammonta, per merito delle proroghe a 96.000 euro. Inoltre, la legge di bilancio del 2021 ha prolungato il bonus rafforzato anche per tutto il 2021.

Gli interventi per cui è possibile richiedere la detrazione per i lavori di ristrutturazione

Le proroghe di cui abbiamo parlato poco più sopra non modificano tuttavia la definizione degli interventi che possono beneficiare del bonus ristrutturazione. In particolare, vi possono rientrare interventi come i seguenti:

  • manutenzione ordinaria dell’edificio;
  • straordinaria manutenzione;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Tutti noi, nel linguaggio di tutti i giorni, utilizziamo il termine “lavori di ristrutturazione” anche quando in realtà parliamo di interventi ammessi alla detrazione del 50%. Si tratta di lavori che possono essere eseguiti sia sulle singole unità abitative che sulle parti comuni degli edifici condominiali.

A questo punto però è necessario fare una precisazione. La manutenzione ordinaria infatti è agevolata solamente nel caso in cui riguardi le parti comuni degli edifici condominiali. Ad esempio rientrano in questa tipologia di lavori i seguenti interventi:

le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage (fonte guida Agenzia delle entrate).

In tutti i casi sopra elencati la detrazione di cui si potrà beneficiare sarà fruibile nella dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali di pari importo. Per le spese sostenute nel 2020 e 2021, sarà possibile inoltre optare per la cessione del credito d’imposta del bonus ristrutturazione oppure per lo sconto in fattura. Ovviamente quest’ultimo dovrà essere prima approvato dal fornitore che esegue i lavori.

la documentazione da conservare per accedere alla detrazione per i lavori di ristrutturazione

Se ti stai chiedendo: “Quali sono i documenti da conservare per richiedere il bonus ristrutturazione?“, allora sei nel posto giusto. Qui di seguito faremo un elenco di quali sono questi documenti che, oltre alle fatture ed i bonifici dei pagamenti per cui richiedi la detrazione, dovrai conservare. Onde evitare problemi dovrai essere in possesso di:

  • se l’immobile non è ancora censito dovrai essere in possesso della domanda di accatastamento;
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese. Questo aspetto riguarda solo gli interventi sulle parti condominiali;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile. Ovviamente sarà necessario solamente nel caso in cui il detentore sia diverso dai familiari conviventi;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera). Se invece la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, sarà necessaria la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui dovrai indicare la data di inizio dei lavori ed attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Tale documentazione è stata individuata dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 2 novembre 2011.

Quando è necessario restituire il Bonus ristrutturazione?

Come abbiamo accennato in precedenza, il bonus ristrutturazioni deve essere restituito quando, l’Agenzia delle Entrate rileva delle irregolarità. Le casistiche in cui ciò si verifica sono le seguenti:

  • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste. In pratica nel caso in cui non sia stato utilizzato il cosiddetto “bonifico parlante” ovvero che riporti l’ indicazione della normativa della detrazione, del codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita iva o codice fiscale del beneficiario della prestazione;
  • non vengono esibite le fatture che dimostrano le spese effettuate;
  • non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
  • le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
  • si attesta la violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.

Per tutte queste violazioni elencate qui sopra, il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme.

Invece, per quanto riguarda il pagamento tramite bonifico non è detto che qualora si non si ricorra al bonifico parlante si vada incontro alla perdita della detrazione. In questi casi tuttavia si può ancora beneficiare del bonus ristrutturazione, come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 43/e 2016. Sarà però necessario che l’impresa beneficiaria del pagamento attesti che con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

  • di aver ricevuto le somme corrispondenti all’importo dei lavori che ha effettuato;
  • di averle incluse nella propria contabilità d’impresa.

La restituzione del bonus mobili insieme al bonus ristrutturazione

Qualora l’Agenzia delle entrate riscontri delle irregolarità nella fruizione del bonus ristrutturazione, ed il contribuente oggetto di questo accertamento aveva richiesto anche il bonus mobili, allora anche quest’ultimo viene perso. 

Questo si verifica perché il bonus mobili è direttamente connesso alla detrazione per i lavori di ristrutturazione o recupero del patrimonio edilizio. Se si esegue questa particolare tipologia di lavori infatti si può avere un’ulteriore detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici da destinare all’immobile oggetto dei lavori.

Possono dare diritto al bonus mobili le seguenti tipologie di lavori:

  • l’installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • la realizzazione dei servizi igienici;
  • sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • il rifacimento di scale e rampe;
  • la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • la costruzione di scale interne

In questa sede teniamo a precisare che anche il bonus mobili è stato oggetto di proroga nella Legge di bilancio 2021. La stessa legge ha anche  innalzato da10.000 a 16.000 euro la spesa massima detraibile.

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La nuova circolare 30/E sul Superbonus 110%

La circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate contiene nuovi chiarimenti sul Superbonus 110%

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Il Superbonus 110%, è stato oggetto di molti interventi chiarificatori da parte dell’Agenzia delle Entrate, ultimo dei quali è stato appunto la circolare 30/E pubblicata lo scorso dicembre. D’altronde, fin dalla sua approvazione, il Superbonus 110% ha innescato una moltitudine di dubbi nel settore dell’edilizia. Dubbi che sono stati appunto oggetto di approfondimenti tramite le circolari della stessa Agenzia delle Entrate, circolari che, come la circolare n.24/E dello scorso agosto non abbiamo mancato di analizzare fra queste pagine.

Con quest’ultimo intervento del fisco italiano, quello contenuto nella circolare 30/E (leggi il testo completo qui) del 22 dicembre 2020, vengono in particolare riepilogate le modifiche al superbonus 110% ed aggiornato l’elenco dei documenti da presentare. Il Dl n. 104/2020 infatti ha modificato il testo della norma che regola le maxi detrazioni inserendo nuovi documenti e dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ed apporta cambiamenti alle norme tramite cui è possibile beneficiare della detrazione.

Inoltre, nella circolare di cui sopra, vengono chiariti diversi aspetti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Ricordiamo in questa sede, come d’altronde avrai già avuto modo di leggere fra le nostre pagine, che le modifiche al Superbonus 110% prevedono la proroga del Superbonus fino al 2022. In sostanza quindi gli interventi di riqualificazione energetica aventi diritto alla maxi detrazione hanno una proroga di 6 mesi, più altri 6 mesi per consentire il completamento dei lavori. Un’opzione, quest’ultima valida solo nel caso in cui siano stati effettuati interventi per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

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Tutte le novità della Circolare N.30/E del 22 dicembre 2020

Sono molti i chiarimenti contenuti nella nuova circolare 30/E dell’Agenzia delle entrate. Cerchiamo di sintetizzarli qui di seguito:

  1. Nozione di accesso autonomo dall’esterno. La circolare 30/E torna a ribadire e specificare questo particolare aspetto legato all’ottenimento della maxi-detrazione. Rientrano in questa definizione tutti gli immobili cui si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili, che affaccia su strada. Si può ritenere che un edificio abbia un accesso autonomo anche quando vi si accede tramite un terreno di utilizzo non esclusivo. Questo perché non è rilevante che la proprietà del possessore dell’unità immobiliare in questione può essere sia pubblica che privata. Inoltre si può considerare accesso autonomo anche il caso in cui  l’accesso avvenga tramite strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile;
  2. Modifiche sul quorum ridotto necessario per l’approvazione dei lavori in sede condominiale. Il quorum viene infatti ridotto ad 1/3 della proprietà;
  3. Nuovi dettagli sulle semplificazioni delle asseverazioni dei tecnici. Questi dettagli riguardano soprattutto gli interventi sulle parti comuni riferite esclusivamente alle parti condominiali;
  4. Aumento del 50% dei massimali sui tetti di spesa per i territori colpiti dal sisma nel centro Italia nel 2016-17;
  5. Si stabilisce che le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Questi soggetti possono quindi usufruire del Superbonus 110% per tutti gli interventi trainanti e trainati a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Inoltre per questi soggetti ricordiamo che non vale neanche la limitazione delle due unità immobiliari.
  6. Per quanto riguarda gli IACP ( istituti autonomi di case popolari) viene stabilito nella circolare 30/E che possono effettuare interventi ammessi al Superbonus 110%  optando per lo sconto in fattura, non si applica lo split payment.

Chiarimenti sugli interventi trainanti e trainati

La circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate affronta anche il tema degli interventi trainanti e trainati. Ricordiamo che i primi sono quegli interventi che sono obbligatori per ottenere la maxi-detrazione del 110%, ed i secondi sono quelli che possono rientrarvi solo se eseguiti congiuntamente ai primi. 

In particolare la circolare chiarisce che gli interventi trainanti possono essere eseguiti anche su una pertinenza beneficiando del Superbonus. Inoltre, il beneficio non è legato al fatto che l’intervento deve interessare anche il relativo edificio residenziale principale. Ovviamente rimangono in vigore tutti gli altri requisiti individuati dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.

L’agenzia fornisce anche chiarimento in merito all’installazione degli impianti fotovoltaici, visto che si tratta di un intervento trainato. Si possono infatti installare pannelli solare solo a patto che congiuntamente si esegua un intervento di riqualificazione energetica o di miglioramento antisismico trainante. Il chiarimento contenuto nella circolare 30/E stabilisce infatti che l’installazione di impianti fotovoltaici è ammessa anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari. 

Per quanto riguarda le spese per gli interventi di isolamento termico possono rientrare nel superbonus anche se realizzate su uno solo degli edifici che compongono il condominio. Ovviamente fermo restando il requisito del dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio in questione.

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