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Superbonus a rischio a causa del caro prezzi

Superbonus a rischio per via del rincaro dei prezzi delle materie prime nel settore dell’edilizia

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Sono nate diverse aziende e start-up subito dopo l’approvazione del DL Rilancio che promettevano lavori di efficienza energetica praticamente gratis. Gli spot iniziali, sono stati tradotti in buoni propositi che, con il dipanarsi della normativa legata alla maxi-detrazione fiscale, sono stati tradotti in cantieri. Nemmeno il tempo di avviare questi cantieri che però già si è iniziato a parlare di “Superbonus a rischio”.

Come era prevedibile, una misura di enorme impatto come quella del Superbonus 110%, ha provocato un rincaro generale dei prezzi del settore dell’edilizia. Un rincaro talmente diffuso, ed in alcuni casi, talmente alto, che sta mettendo a rischio il Superbonus stesso. L’aumento dei prezzi dei materiali edili continua infatti a far preoccupare le aziende che proprio grazie alla maxi-detrazione avevano ricevuto un nuovo slancio. Ma non solo.

Accanto ai rincari dei materiali infatti c’è l’oggettiva difficoltà ad applicare la normativa per riuscire ad usufruire della detrazione. Difficoltà sia di natura interpretativa, sfociate in un numero considerevole di richieste di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, sia di natura burocratica vista l’enorme quantità di documenti da produrre.

Ma perché si parla di Superbonus a rischio? 

Abbiamo cercato di approfondire l’argomento qui di seguito insieme ai nostri esperti.

Superbonus a rischio a causa del caro materiali: la denuncia di ANCE

Il motivo principale per cui si è iniziato a parlare, già da qualche mese, di Superbonus a rischio, va rintracciato nel rincaro dei materiali. Con l’avvio dei primi cantieri è, infatti, arrivato puntualmente il caro prezzi dei materiali da costruzione. Fra i rincari più sentiti ci sono quelli dell’acciaio tondo per cemento armato, arrivato addirittura ad un +50%, il +129% del polietilne, ed il +30% per il rame.

Una situazione che impone alle imprese di lavorare praticamente sottocosto. Per questo motivo, sono molte le associazioni di categoria a richiedere al governo misure eccezionali ed immediate per evitare il blocco di centinaia di cantieri sia pubblici che privati. Un blocco che potrebbe mettere a serio rischio anche le opere del Recovery plan. ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) infatti aveva già espresso preoccupazioni in tal seno evidenziando le criticità del settore in occasione dell’approvazione del decreto Sostegni bis.

Secondo Marco Dettori, il vicepresidenti ANCE:

“Bisogna intervenire con misure che permettano di fare fronte al ‘caro materiali’, la principale emergenza che sta affrontando il settore delle costruzioni in questi mesi. Una fiammata insostenibile dei costi che a mettendo in ginocchio le imprese. Senza un rapido intervento del governo e del parlamento è forte il rischio di conseguenze gravissime in termini di occupazione e investimento”.

Proprio in virtù di queste considerazione la stessa ANCE aveva già proposto la proroga del superbonus fino al 2023.

La situazione secondo Assistal e Cortexa

Il Superbonus è a rischio anche secondo le ultime rilevazioni di Assistal (Associazione nazionale dei costruttori di impianti e dei servizi per l’efficienza energetica). La stessa Assital ha infatti registrato nell’ultimo semestre degli incrementi significativi nei prezzi di acquisto di alcuni materiali impiegati per la realizzazione di opere edili e impiantistiche. Una tendenza che non accennerà a diminuire nei prossimi mesi.

Queste le parole di Angelo Carlini, il vicepresidente dell’associazione:

“l’aumento abnorme dei prezzi possiamo in parte ricondurlo all’indisponibilità dei materiali sul mercato. Questa stessa indisponibilità è la ragione per cui molte imprese ci segnalano che riscontrano moltissime difficoltà nell’avanzamento dei lavori per la riqualificazione degli edifici”.

Anche secondo Cortexa, consorzio di aziende specializzate nella realizzazione di cappotti termici:

“La scarsità di materie prime influenza la disponibilità di tutti i componenti del sistema a cappotto

Un problema che mette il Superbonus 110 a rischio dal momento che i cappotti termici, rientrando fra gli interventi trainanti, sono fra gli interventi più richiesti.

Superbonus a rischio

Come di certo avete avuto modo di leggere fra le nostre pagine, la misura del Superbonus prevede dei requisiti ben specifici in termini temporali ed economici. Se è vero che le scadenze dei termini per usufruire delle maxi-detrazione sono state prorogate, è tuttavia vero che queste proroghe sono a detta di molta insufficienti per la realizzazione dei cantieri. La difficoltà di reperire le materie prime o il materiale per realizzare i lavori dei cantieri mette a serio rischio il Superbonus 110%.

Ma non solo.

Unitamente alla difficoltà di reperire il materiale per i lavori, c’è da considerare che ogni intervento ha dei massimali di spesa da rispettare. Al di fuori di questi massimali di spesa, sarà il committente a dover versare la cifra mancante. Ed ovviamente il rincaro di queste materie prime o componenti, mette a repentaglio il rispetto dei massimali di spesa. Il Superbonus a rischio quindi a anche sotto questo punto di vista!

Le altre detrazioni fiscali in vigore

Abbiamo appena constatato come il Superbonus è a rischio per una serie di motivi legati al tempo, ed un altra serie di motivi legati a fattori economici come il rincaro dei prezzi. Tuttavia, vogliamo ricordarti, che se stai cercando di effettuare un intervento di riqualificazione energetica per la tua abitazione, puoi sempre ricorrere alle altre detrazioni fiscali in vigore.

Ad esempio puoi usufruire degli Ecobonus 50 o al 65% che ti permetteranno di installare un impianto fotovoltaico oppure sostituire la tua vecchia caldaia con una a pompa di calore risparmiando notevolmente!

Per scoprire di più compila il form qui di seguito!

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Aggiornamento del software comunicazione cessione credito o sconto in fattura

Interventi edilizi del superbonus 110%: è in vigore l’aggiornamento del software comunicazione cessione del credito

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Finalmente è operativa la nuova versione del software comunicazione del credito rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Tramite la nuova versione 1.0.3 del 07/06/2021 dell’ormai famoso software “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus” i singoli beneficiari, gli amministratori di condominio e gli intermediari potranno effettuare una miriade di nuove azioni, che si vanno ad aggiungere alle precedenti, relative al Superbonus 110.

Quali sono quindi queste nuove funzionalità introdotte dal aggiornamento del software comunicazione cessione del credito?

Cerchiamo di prenderle in esame in questo approfondimento.

Le nuove funzionalità dell’aggiornamento software comunicazione cessione del credito

Le nuove azioni che si potranno effettuare tramite la nuova versione del software comunicazione cessione del credito sono le seguenti:

  • Avere l’indicazione delle rate residue di detrazione spettante non ancora utilizzate relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020.
  • Compilare la Comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari che alle parti comuni degli edifici.
  • Creare il file relativo alla comunicazione da inviare telematicamente alla stessa agenzia.
  • Comunicare all’agenzia delle Entrate l’opzione opzioni per la cessione del credito.

Abbiamo quindi ritenuto opportuno riportare anche i link di riferimento alla nuova versione del software comunicazione del credito in modo da facilitarti le operazioni:

Le opzioni: cessione del credito e sconto in fattura

A proposito del nuovo software per la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura riteniamo opportuno ricordare brevemente in cosa consistano.

Gli incentivi all’edilizia o alle opere di riqualificazione energetica come il Superbonus 110%, infatti prevedono agevolazioni sotto forma di detrazione discale.

In alternativa alla detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, i beneficiari, possono optare anche per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi.

Un ulteriore alternativa tra cui è possibile scegliere è infine la possibilità di cedere a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, compresi banche e altri intermediari finanziari.

Le novità in merito alla cessione del credito d’imposta

L’opzione relativa alla cessione del credito d’imposta è molto richiesta dai beneficiari delle detrazioni. Proprio per il suo successo, la normativa che la riguarda è stata più volte oggetto di modifiche e di chiarimenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate.

Riteniamo sia quindi opportuno riportare le novità, tenute anche in considerazione dal nuovo software comunicazione cessione del credito, che lo riguardano qui di seguito:

  • il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante
  • può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la trasformazione della detrazione in credito di imposta si attua solamente quando avvenga l’atto della cessione ad altri soggetti;
  • l’ opzione per la cessione del credito può essere esercita in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;
  • nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;
  • per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.

La comunicazione dell’opzione per la cessione del credito deve essere effettuata entro il 16 marzo di ogni anno successivo al periodo di riferimento. Per farla pervenire dovrà quindi essere utilizzato l’aggiornamento del software per la comunicazione per la cessione del credito oggetto di questo approfondimento.

L’opzione vale anche per Bonus Facciate e per gli interventi di recupero patrimonio edilizio

L’opzione per la cessione del credito non è valida solamente per gli interventi che rientrano nel Superbonus 110%. Possono usufruire di questa opportunità anche tutte le spese che danno diritto alle agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi espressamente elencati nell’art.121 del DL Rilancio, se sostenute negli anni 2020 e 2021.

Quindi possono rientrare fra le spese per cui è possibile cedere il credito anche quelle sostenute per :

  1. efficienza energetica/Ecobonus ordinario/SuperEcobonus;
  2. installazione di impianti fotovoltaici;
  3. recupero del patrimonio edilizio;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna – Bonus Facciate;
  5. adozione di misure antisismiche/Sismabonus ordinario/SuperSismabonus;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il nuovo modello introdotto dall’aggiornamento del software comunicazione cessione credito

Per la comunicazione dell’opzione della cessione del credito è quindi necessario utilizzare il nuovo software comunicazione cessione credito recentemente oggetto di aggiornamenti. Questo prevede infatti un apposito modello, anch’esso revisionato recentemente, in modo da consentire di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati dal DL Rilancio.

Questo modello possiede le seguenti caratteristiche e funzione:

  • deve essere trasmesso dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari. In alternativa dovrà essere trasmesso dall’amministratore del condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, anche tramite intermediari abilitati;
  • all’interno del modello dovranno essere indicati i dati del beneficiario, o del suo rappresentante oppure il codice fiscale del condominio e dell’amministratore nei casi di interventi sulle parti comuni di un edificio. In caso di Superbonus dovrà inoltre essere compilata la parte con i dati dei responsabili del visto di conformità, dell’asseverazione dell’efficienza energetica e dell’asseverazione del rischio sismico.
  • il modello si compone di più 4 quadri così suddivisi: quadro A: dati sulla tipologia di intervento; il quadro B: dati catastali; quadro C: scelta del contributo come sconto in fattura o cessione del credito con indicazione dei soggetti beneficiari; infine, il quadro D: contiene i dati dai cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto e va compilato solo se è intervenuta la relativa accettazione;
  • Fare in modo che, a seguito dell’invio della comunicazione, venga rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto con le relative. Sarà possibile recuperare questa ricevuta da parte del soggetto che ha trasmesso il modello all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito potrà essere annullata solamente entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, potrà essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente. In caso contrario, ogni altra comunicazione inviata successivamente andrà ad aggiungersi alle precedenti;
  • l’opzione può essere esercitata anche per la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni stesse. Una volta esercitata l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è comunque irrevocabile.
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Nessuna sanatoria per gli abusi edilizi in arrivo sul Superbonus

E’ prevista una sanatoria  abusi edilizi dopo la modifica al comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio oppure no?

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E’ stato creato molto scompiglio attorno alle recenti modifiche al comma 13-ter dell’ art. 119 del Decreto Rilancio apportate dal nuovo Decreto Semplificazioni. Una parte della stampa generalista ha infatti gridato allo scandalo per la modifica appena menzionata.

Secondo questi articoli infatti la modifica all’art.119 avrebbe dato il via libera ad una sanatoria abusi edilizi premiando di fatto coloro che negli anni passati hanno effettuato degli interventi che non rispettavano le normative vigenti.

Ma davvero il DL Semplificazioni introduce questa sanatoria sugli abusi edilizi oppure no?

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti che sono concordi nel rispedire al mittente questa ipotesi. Secondo loro infatti, come avremo modo di spiegarti in questo approfondimento, la modifiche non creano nessun meccanismo di sanatoria degli abusi edilizi.

Per scoprire come mai continua a leggere!

Superbonus 110% in CILA e senza verifica sullo stato legittimo

Il nuovo DL Semplificazioni ha sostituito integralmente il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio, lo stesso DL che ha introdotto il Superbonus 110%. Una sostituzione integrale che non è stata particolarmente apprezzata dalla stampa generalista. Sono stati molti i titoli di giornale che ribadivano il concetto che il Superbonus sarebbe diventato un modo per premiare e sanare l’abusivismo edilizio. E’ proprio grazie a questi titoli che si è creato l’equivoco per cui sembrava che fosse prevista una sanatoria per gli abusi edilizi eventualmente presenti nell’immobile.

Ebbene, non è affatto così. Il motivo alla base della sostituzione del comma 13-ter è stata l’oggettiva difficoltà nel reperire in tempi brevi la documentazione necessaria ad attestare lo stato legittimo degli immobili. Una difficoltà che è dovuta in particolar modo alla scarsa organizzazione e digitalizzazione degli archivi edilizi. Una situazione di cui certamente i legislatori erano al corrente fin dall’inizio e che magari avrebbero dovuto considerare fin dall’approvazione del DL Rilancio.

Quindi, la nuova versione del comma 13-ter in ogni caso non introduce una sanatoria per gli abusi edilizi. Semplicemente stabilisce che tutti gli interventi di superbonus 110% siano considerati di manutenzione straordinaria. Pertanto nel procedere a questi lavori è necessaria solamente la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Contrariamente a quanto stabilito in precedenza assieme alla CILA non va dichiarata l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Superbonus 110% niente sanatoria per gli abusi edilizi

Siccome non è più necessario dichiarare lo stato legittimo degli immobile, il nuovo comma 13-ter prevede che il beneficio fiscale decada solo alcuni casi specifici che non prevedono abusi edilizi. I casi in questione sono i seguenti:

  1. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  2. mancata presentazione della CILA;
  3. non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus;
  4. assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento;
  5. mancanza del provvedimento che ha consentito la legittimazione della costruzione dell’immobile oggetto d’intervento. In pratica si tratta  dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Le conseguenze di un abuso edilzio

La modifica al nuovo comma 13-ter non introduce una sanatoria agli abusi edilizi premiando l’abusivismo, tutt’altro. Infatti, nell’ultimo periodo del nuovo comma possiamo trovare il seguente testo:

“Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Questo genera almeno due importanti conseguenze:

  • la CILA dovrà riportare fedelmente lo stato dei luoghi, pena decadenza del beneficio;
  • un semplice raffronto documentale tra la CILA presentata e l’ultimo titolo edilizio consentirà facilmente l’individuazione di un abuso edilizio.

Conclusioni sulla presunta sanatoria degli abusi edilizi

Come abbiamo avuto modo di chiarire in maniera specifica, l’obiettivo della modifica al comma 13-ter, non è assolutamente quello di premiare o di offrire una sanatoria per gli abusi edilizi, tutt’altro. L’obiettivo è solamente quello di semplificare la procedura.

Infatti, da adesso in poi, basterà presentare una CILA con uno stato dei fatti diverso da quello dell’ultimo titolo abilitativo per far rischiare all’interessato di incorrere in serie sanzioni civili e penali, ma non solo questo. L’interessato potrebbe inoltre dover anche demolire un intervento che, nonostante sia in regola, verrà considerato abusivo in quanto si andrà a sommare agli altri abusi presenti.

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Calcolo dei limiti di spesa superbonus per edifici plurifamiliari e pertinenze

Come si fa a calcolare i limiti di spesa superbonus 110% previsti per gli edifici plurifamiliari a prevalenza residenziale e relative pertinenze?

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Come abbiamo avuto modo di vedere ampiamente tra queste pagine, la normativa che regola la maxi-detrazione fiscale introdotta dal DL Rilancio, non è affatto semplice e chiara da seguire. Una delle maggiori difficoltà ,in cui anche i nostri tecnici si sono imbattuti, riguarda proprio il calcolo dei limiti di spesa superbonus per gli edifici plurifamiliari e delle pertinenze.

Proprio per questo abbiamo ritenuto opportuno interpellarli, cercando di rispondere nella maniera più chiara possibile, alla domanda “Come si fa a calcolare i limiti di spesa superbonus 110% previsti per gli edifici plurifamiliari?”.

Continua a leggere per scoprire la risposta!

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Superbonus 110% ed edifici plurifamiliari

Prima di parlare del calcolo dei limiti di spesa superbonus per gli edifici plurifamiliari è necessario innanzitutto fare una doverosa premessa. Nella prima versione del DL Rilancio infatti, la maxi detrazione era stata prevista per diversi soggetti. Ricordiamoli brevemente qui di seguito:

  • i condomini;
  • edifici unifamiliari;
  • le unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.

Subito dopo, tramite la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che avrebbero avuto accesso alla detrazione del 110% solo i condomini e le unità immobiliari di natura “residenziale”. Per questo motivo si sarebbe potuto accedere alla detrazione del 110% solo per interventi su:

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Le modifiche in Legge di Bilancio 2021

Il calcolo dei limiti di spesa superbonus 110% del Decreto Rilancio è stato poi modificato dall’approvazione delle seguenti norme:

  • Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

In particolare, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto importanti novità. Grazie ad essa è diventata infatti realtà la possibilità di fruire del superbonus 110% anche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. Una possibilità prevista anche se queste u.i sono possedute da un unico proprietario oppure sono in comproprietà di più persone fisiche.

Il calcolo del limite di spesa superbonus per edifici plurifamiliari

Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, l’agevolazione del Superbonus riguarda soprattutto le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.

Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre verificare il requisito di residenzialità. Ciò significa che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza deve essere superiore al 50%. In questo caso sarebbe possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore delle u.i. non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni.

Nel caso in cui la percentuale di u.i. ad uso residenziale sia inferiore al 50% è comunque possibile accedere alla detrazione da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. La detrazione però riguarderebbe solamente gli interventi sostenuti nelle parti comuni dell’edificio.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

Esempio

Il calcolo dei limiti di spesa superbonus del condominio a questo punto dovrà prendere in considerazione tutte le u.i e le pertinenze.

Proviamo a spiegarlo con un esempio che riguarda un edificio a prevalenza residenziale composto da 8 unità immobiliari e 2 pertinenze. In questo caso il calcolo dei limiti di spesa superbonus impone di considerare10 unità. Per cui, il cappotto termico avrà come limite di spesa complessivo di 8×40.000 + 2×30.000=380.000 euro.

Calcolo dei limiti di spesa superbonus 110% per edifici plurifamiliari fino a 4 unità immobiliari

Il calcolo dei limiti di spesa superbonus nel caso degli edifici plurifamiliari fino a 4 unità immobiliari distintamente accatastate è analogo al precedente anche se con alcune differenze.

La differenza più importante è che nel calcolo delle 4 unità non si calcolano le pertinenze. In base a quanto affermato, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze. Ovviamente solo nel caso in cui realizzi interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio. Tuttavia, per quanto riguarda il calcolo dei limiti di spesa superbonus, le pertinenze fanno numero.

Esempio

Se prendiamo come esempio il caso precedente (edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze), il calcolo va effettuato per 8. In questo caso quindi, per il cappotto termico, il limite di spesa è di 8×40.000 = 320.000 euro.

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Superbonus e fotovoltaico: come realizzare il proprio impianto azzerando i costi

Superbonus e fotovoltaico: scopri come usufruire delle detrazioni del 110% e del 50% per il fotovoltaico

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Il Governo Italiano ha messo a disposizione dei cittadini diverse opportunità per installare un impianto fotovoltaico approfittando delle detrazioni fiscali inserite nella Legge di Bilancio. Realizzare un impianto fotovoltaico rappresenta una scelta di sostenibilità molto importante, non solo perché ci consente di limitare le emissioni di C02 ma garantisce anche un importante risparmio energetico e una riduzione delle bollette domestiche.

Chi vuole installare un impianto fotovoltaico può beneficiare di diversi bonus. Innanzitutto è possibile fruire del SuperBonus e fotovoltaico, che offre la possibilità di ottenere un rimborso del 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Questa opzione è però applicabile  solo in combinazione con altre tipologie di interventi dette trainanti, che hanno come obiettivo la riqualificazione energetica dell’edificio.

Per tutti quelli che non possono rientrare nel Superbonus e fotovoltaico è invece possibile usufruire della detrazione fiscale del 50% sia sugli impianti fotovoltaici che sull’accumulo. Scendiamo nei dettagli per capire come beneficiare delle detrazioni per realizzare un impianto fotovoltaico a costo zero.

Superbonus e fotovoltaico: cos’è e come funziona

Il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di accedere a benefici fiscali per l’installazione di impianti fotovoltaici solari connessi alla rete elettrica su edifici esistenti o di nuova costruzione. In questo modo è possibile combinare il superbonus e fotovoltaico per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e può essere applicato solo in combinazione con altre tipologie di interventi dette trainanti.

Oltre a essere considerato un intervento trainato è necessario che l’impianto sia grid-connected e che l’energia non autoconsumata dall’impianto fotovoltaico, o non condivisa per l’autoconsumo, sia ceduta al GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Inoltre il terzo requisito per ottenere il superbonus per il fotovoltaico è l’obbligo che in seguito a questi interventi effettuati sull’immobile, ci sia un guadagno di almeno due classi di efficienza energetica.

La stessa detrazione spetta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione 110%, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Scegliere di installare un sistema fotovoltaico rappresenta una scelta molto importante dal punto di vista ambientale, in quanto ci consente di allontanarci dai combustibili fossili inquinanti, a anche dal punto di vista economico, perché un impianto solare permette di ridurre le bollette fino all’80%. Una buona alternativa è anche quella di selezionare le migliori offerte luce e gas che sfruttano le energie rinnovabili. Se abbiamo in programma di traslocare, prima di effettuare il trasferimento delle utenze occorre verificare lo stato del contatore: qualora questo non fosse presente dovremo procedere con il primo allaccio di luce e gas. L’operazione di allaccio del gas è una procedura fondamentale per attivare la fornitura e richiede una tempistica che va dai 15 ai 30 giorni lavorativi.  Inoltre, è sempre consigliabile verificare la copertura internet della fibra e ADSL della nuova casa, prima di provvedere con il trasferimento della linea.

Bonus Fotovoltaico 110%: importo massimo di spesa detraibile

Le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, nel caso siano eseguite congiuntamente ad un intervento che accede all’ecobonus 110% o al sisma bonus 110%, possono accedere alla detrazione del 110% ripartita in in cinque quote annuali di pari importo, per un tetto massimo di spesa detraibile pari a 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale qualora si eseguano interventi di:

  • ristrutturazione edilizia,
  • nuova costruzione,
  • ristrutturazione urbanistica,

 Detrazione 50% fotovoltaico 2021, come funziona

La detrazione al 50% per il fotovoltaico, anche questa valida fino al 31 dicembre 2021, prevede una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per l’installazione di un nuovo impianto a pannelli solari fino a un massimo di spesa pari a 96.000 che verrà restituita in 10 rate annuali di pari importo. Tra le novità più importanti della detrazione si inserisce anche la possibilità di richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito della quota.

La detrazione al 50% per il fotovoltaico fornisce diversi vantaggi, perché permette di realizzare un intervento singolo senza dover aggiungere altri interventi per beneficiare del bonus 110 e non richiede alcuna procedura in merito alla certificazione energetica.

Per poter usufruire della detrazione fiscale del 50% sulla spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico è necessario rispettare alcuni requisiti:

  1. Per rientrare nel fotovoltaico 50 % non si deve usufruire del Quinto Conto Energia;
  2. L’impianto fotovoltaico deve servire per produzione di energia per autoconsumo e non per fini commerciali;
  3. Se l’energia prodotta supera il fabbisogno, non sarà possibile venderla, si immetterà in rete e si potrà utilizzare in altre ore della giornata, pena la perdita della detrazione IRPEF del 50%.

Chi può richiedere la detrazione al 50% per pannelli fotovoltaici

 Possono accedere alle detrazioni non solo i proprietari dell’immobile interessato, ma tutti coloro che esercitino su di esso un diritto reale di godimento, quindi:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati;
  • imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
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Superbonus per unità plurifamiliari con ingresso autonomo e su scala condominiale

Gli interventi su unità plurifamiliari con ingresso su scala condominiale possono fruire del Superbonus 110%? La risposta dell’Agenzia delle Entrate delle Marche

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Il Superbonus 110% sarebbe fruibile anche nel caso in ci si vogliano eseguire interventi su di un complesso plurifamiliare con ingresso autonomo e su scala condominiale.

Secondo la risposta all’interpello 910-125/2021della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate delle Marche infatti, sarebbe trascurabile la circostanza che la stessa unità immobiliare faccia parte di un condominio o abbia altre parti in comune con altre unità abitative.

La risposta a questo interpello quindi, riscriverebbe in maniera sostanziale la normativa che regola il Superbonus. La casistica di un complesso plurifamiliare con ingresso autonomo e su scala condominiale è una casistica molto diffusa. Si potrebbe quindi registrare un ulteriore interesse attorno alla maxi-detrazione fiscale che di per sé sta già riscuotendo un successo straordinario.

Ma cosa stabilisce di preciso la risposta all’interpello 910-125/2021della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate delle Marche? Cosa significa che le unità plurifamiliari con ingresso autonomo e su scala condominiale possono accedere al Superbonus?

Lo abbiamo chiesto ai nostri tecnici esperti in modo da chiarire ogni eventuale dubbio. Continua a leggere per scoprirlo!

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L’interpello

La direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate delle Marche è dovuta intervenite per dare risposta all‘interpello di una contribuente. Costei infatti aveva fatto presente di essere proprietaria di una unità immobiliare funzionalmente indipendente ma che tuttavia era dotata di due ingressi. Uno autonomo, dall’esterno, e indipendente oltre che di un ingresso da scala condominiale, ubicata in un edificio plurifamiliare.

Alla luce di tutto ciò, la contribuente voleva capire se il 110% fosse fruibile in presenza di un complesso plurifamiliare, facente parte di un condominio.

La risposta dell’Ade Marche

La direzione regionale delle Entrate marchigiana, innanzitutto, ricorda che l’ art. 119 del dl 34/2020 riconosce una detrazione maggiorata del 110% a fronte di specifici interventi di efficientamento energetico. 

In seguito la direzione passa ad esaminare il caso a lei sottoposto. Preso quindi atto della presenza di una unità immobiliare funzionalmente indipendente, dotata di un ingresso autonomo dall’esterno e indipendente, oltre che da un ingresso, da scala condominiale ubicata in un edificio plurifamiliare fa riferimento al già citato articolo 119.

In questo articolo è infatti contenuta la definizione di «edificio unifamiliare» funzionalmente indipendente. In particolare, un edificio può essere così definito quando quell’unità immobiliare di proprietà esclusiva dispone di uno o più accessi all’esterno. Per questo motivo, per qualificare l’unità immobiliare come unifamiliare, è necessaria la «contestuale» sussistenza del requisito dell’indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno. Ciò è valido a prescindere che il detto edificio sia costituito o meno in condominio.

La definizione di accesso autonomo

A questo punto la direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate delle Marche fa riferimento al nuovo comma 1-bis, dell’art. 119 precedentemente citato. In questo comma infatti si stabilisce testualmente che:

“per accesso autonomo, si deve intendere un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone di ingresso, che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà”.

 

Inoltre viene stabilito che:

“per unità funzionalmente indipendente, si debba intendere quella dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva (acqua, gas, luce o riscaldamento)”.

Infine, la circolare 30/E/2020 ha precisato ulteriormente che un’ unità immobiliare è qualificabile come autonoma in presenza di:

  • un accesso diretto sulla strada, pubblica, privata o in multiproprietà,
  • di un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune agli altri immobili che si affaccia sulla strada,
  • o un terreno di utilizzo non esclusivo.

Non è pertanto rilevante il titolo di proprietà esclusiva del possessore dell’unità oggetto degli interventi.

Interventi su unità plurifamiliari con ingresso su scala condominiale: la conclusione

La direzione regionale delle Marche conclude quindi che il Superbonus 110% risulta fruibile per gli interventi su unità plurifamiliari con ingresso su scala condominiale.

Ovviamente devono essere sempre verificati i seguenti presupposti:

  • l’unità immobiliare deve essere ubicata in un edificio plurifamiliare
  • deve essere dotata di accesso autonomo e di tre impianti autonomi.

Non importa quindi che la suddetta unità immobiliare faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative.

Questo significa che sarà possibile beneficiare dell’agevolazione in presenza di una unità abitativa collocata all’interno di un complesso plurifamiliare dotata semplicemente di un piccolo pertugio autonomo.

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Il credito d’imposta per le imprese

Come funziona il credito d’imposta per le imprese previsto nel Piano Nazionale di Transizione 4.0?

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Il 2020 è stato un anno a dir poco drammatico per quanto riguarda l’economia italiana. La pandemia dovuta al coronavirus infatti ha messo in seria difficoltà il comparto produttivo italiano e non solo questo. Per questo motivo il governo italiano ha predisposto una serie di incentivi fiscali con l’obiettivo di agevolare la ripresa economica delle aziende italiane.

Il Piano di Transizione 4.0 che prevede l’allargamento della platea e l’aumento della percentuale della detrazione fiscale che da diritto al credito d’imposta per le imprese si inserisce proprio in questo contesto. Tra le altre cose, la legge di Bilancio 2021 accetta e promuove e amplia questi ed altri incentivi fiscali (ne parliamo meglio qui) che prevedono la possibilità di fruire del credito d’imposta per le imprese.

Ma a cosa servirà di preciso questo credito di imposta per le imprese?

Il credito d’imposta aziendale individuato dal Piano Nazionale Transizione 4.0 servirà ad incentivare investimenti che hanno stretta relazione con la transizione tecnologica e la sostenibilità ambientale. Cerchiamo di spiegare meglio questo argomento insieme ai nostri esperti.

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Il credito d’imposta per le imprese

Il credito d’imposta per le imprese non è stato introdotto dal Piano Nazionale di Transizione 4.0. Si tratta di una misura che era prevista anche dal vecchio Piano Industria 4.0 del 2020 che purtroppo però è stato paralizzato dall’emergenza COVID. Il Piano di Transizione quindi eredita alcune sue caratteristiche principali e le rafforza.

Grazie al credito d’imposta per le imprese queste potranno promuovere il proprio sviluppo green e installare un impianto fotovoltaico aziendale. Questo contribuirà in maniera fondamentale al loro abbattimento dei costi energetici, oltre che a garantire una produzione più etica e sostenibile.

La misura prevista dal Piano Nazionale di Transizione 4.0 potrà contare su di un sostanzioso budget a propria disposizione. Gli aiuti che dovrebbero arrivare a breve dall’Europa infatti, il famoso “Recovery Found”, dovrebbe prevedere un ammontare di 24 miliardi di euro.

Ma come funziona il nuovo credito d’imposta per le imprese per il 2021?

Le novità del Piano di Transizione 4.0

Le vecchie misure previste in passato, ad esempio l’iperammortamento ed il superammortamento, sono state sostituite dal Piano di Transizione 4.0. Gli incentivi previsti da questa nuova misura possono essere applicati ad investimenti di varie tipologie.

Il credito d’imposta per le imprese può essere fruito per gli incentivi che riguardano i beni strumentali materiali. In particolare, per questo tipo d’investimenti, l’aliquota di ammortamento viene potenziata dal 6% al 10%. Il massimale di spesa previsto però non deve essere superiore ai 2 milioni di euro.

Abbiamo appena detto che gli investimenti sui beni strumentali materiali danno diritto ad usufruire del credito d’imposta aziendale. Ma cosa sono i beni strumentali materiali? 

Con la Circolare 46/E/2007 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito possono essere considerati “beni strumentali” anche gli impianti fotovoltaici aziendali. Questi infatti sono a tutti gli effetti beni di uso durevole visto che possono essere utilizzati all’interno del processo produttivo dell’impresa. Ovviamente, per essere considerati tali, devono soddisfare degli specifici requisiti.

Potenziamento e anticipo dei tempi di fruizione

Anche per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali e in beni immateriali effettuati nel 2021 per le PMI è prevista la fruizione del credito d’imposta per le aziende. Specie se queste hanno ricavi inferiori a 5 milioni di euro. Per queste PMI è prevista la possibilità di fruire del credito d’imposta in un anno.

In particolare, l’acquisto dei beni strumentali potrà generare un credito fruibile nell’anno in corso. Un diverso orizzonte temporale invece è previsto per l’acquisto dei beni strumentali materiali dal momento che questo potrà generare un credito d’imposta per aziende fruibile nei successivi 3 anni.

I requisiti delle imprese per godere del credito d’imposta imprese

Il Piano di Transizione 4.0, come indicato anche dalla Legge di Bilancio 2021, è riservato a tutte le imprese con sede in Italia. E questo è valido a prescindere da:

  • forma giuridica,
  • dal settore economico di appartenenza,
  • dalla dimensione
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Queste imprese, per poter accedere al credito d’imposta aziendale, devono però effettuare investimenti in beni strumentali nuovi. Questi investimenti devono inoltre destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato italiano e rispettare precisi termini temporali. Più precisamente il credito d’imposta per le imprese è previsto per il 2021 e per il 2022 per tutti quegli investimenti contrattualizzati dal 16 novembre 2020 al 31/12/2022.

Infine, dobbiamo specificare che il credito d’imposta si applica alla stessa maniera anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Cosa aspetti ad usufruire del credito d’imposta imprese?

Se hai letto fino a questo punto, avrai capito che il credito d’imposta per le imprese è un’occasione unica per la tua azienda! E’ questo il momento giusto per installare un fotovoltaico aziendale ed abbattere i costi energetici abbracciano l’economia circolare.

Grazie a Valore Energia, la tua azienda potrà produrre energia pulita in maniera efficiente senza incartarsi in lungaggini burocratiche. Installa un impianto fotovoltaico sulla tua azienda approfittando delle agevolazioni fiscali in essere ed inizia a risparmiare!

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Piano Transizione 4.0: le detrazioni per le imprese

Come funziona il piano Transizione 4.0? Cosa sono i beni strumentali nuovi? Quali sono i principali vantaggi?

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Quando si tratta di energie rinnovabili sono in molti a dichiarare di volerle implementare nella propria abitazione o, ancora meglio, nella propria azienda. Ricorrere alle energie rinnovabili infatti è sicuramente un ottimo modo per ridurre le spese energetiche.

Tuttavia, soprattutto le aziende, sono restie ad affrontare questo tipo di investimento. D’altronde, ricorrere al fotovoltaico per ridurre i propri consumi energetici, soprattutto per il settore manifatturiero, significa affrontare un notevole investimento.

Proprio per questo motivo, lo stato Italiano sta sempre di più, ricorrendo ad incentivi volti a sostenere iniziative di riqualificazione come ad esempio il Piano di Transizione 4.0. Incentivi che, visto il particolare momento dell’economia italiana, sono stati recentemente rafforzati ed ampliati (Clicca qui per scoprire tutte le agevolazioni fotovoltaico aziende 2023!).

La Legge di Bilancio 2021 ha infatti diversificato le aliquote agevolative previste del credito di imposta previste per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Nei fatti, la legge di bilancio 2021, ha incrementato le spese ammissibili ampliandone l’ambito applicativo prorogandolo fino al 31 dicembre 2022. Misure che erano già state previste nel già citato Piano di Transizione 4.0.

Ma cosa è di preciso il Piano di Transizione 4.0?

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti che hanno provato a spiegarci qui di seguito tutte le detrazioni per il fotovoltaico per le aziende previste dal questa misura.

Continua a leggere per scoprire di più!

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il Piano di transizione 4.0

Il Piano Nazionale Transizione 4.0 agevola tutti quegli investimenti che hanno stretta relazione con la transizione tecnologica e la sostenibilità ambientale. Nelle intenzione dei legislatori, grazie all’approvazione di questa misura, sarà più semplice e vantaggioso per le aziende con sede in Italia promuovere il proprio sviluppo green.

Sostanzialmente il Piano Transizione 4.0 subentra a misure come l’iper-ammortamento e super-ammortamento, ampliandone l’applicazione. Sarà infatti possibile usufruirne per investimenti in beni i beni strumentali materiali fra i quali rientrano appunto gli impianti fotovoltaici per le aziende.

Ma in cosa consistono questi incentivi per il fotovoltaico per le aziende nel 2021 di preciso? Sostanzialmente queste misure riguardano tre punti principali:

  1. Potenziamento dell’aliquota di ammortamento degli incentivi per il fotovoltaico per le aziende nel 2021. Questa passa infatti dal 6% del 2020 al 10% nel 2021 per un massimale di spesa non superiore ai 2 milioni di euro.
  2. Fruizione del credito d’imposta. In particolare, gli investimenti in beni strumentali e in beni immateriali non rientranti nel Piano Industria 4.0, potranno fruire del credito d’imposta in un anno. L’acquisto dei beni strumentali materiali potrà generare un credito fruibile nei successivi 3 anni.
  3. Estensione della durata del credito d’imposta. Il credito d’imposta potrà essere richiesto per ben 2 anni: 2021 e 2022! Si potrà richiedere solo per interventi e acquisti di beni strumentali contrattualizzati dal 16 novembre 2020 al 31/12/2022.

Cosa sono i beni strumentali nuovi?

La definizione di beni strumentali nuovi prevista nel Piano di Transizione 4.0 identifica qui beni di uso durevole atti ad essere utilizzati all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono pertanto beni che un’impresa acquista ed utilizza per un uso pluriennale in quanto contribuiscono all’attività per un periodo superiore all’esercizio.

Ad esempio rientrano fra i beni strumentali macchinari, computer ed accessori. L’utilizzo questi strumenti per l’attività d’impresa riguarda un periodo di tempo pluriennale. Per questo motivo, il costo inizialmente sostenuto, magari in un’unica soluzione, deve essere ammortizzato negli anni. 

Alla luce di questa definizione è facile capire come mai, in casi specifici, è possibile che gli impianti fotovoltaici per le aziende possano godere degli incentivi del Piano di Transizione 4.0. Per ottenerli infatti è necessario verificare il rispetto di alcuni requisiti particolari perché non in tutti i casi è possibile ottenere questa agevolazione!

Per questo motivo, scegliere chi conosce a fondo la materia come noi di Valore Energia, è una garanzia per ottenere le agevolazioni e sfruttarle al meglio.

I vantaggi del credito d’imposta del Piano di Transizione 4.0

Abbiamo già visto come il programma “transizione 4.0” estenda a dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Ma non solo questo. Per effetto della Legge di Bilancio 2021 infatti potenzia e diversifica le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo.

In realtà però il Piano di Transizione 4.0 non è nulla di incredibilmente nuovo. Il Piano di Transizione 4.0 infatti riceve in eredità le modalità tecniche ed operative dell’ex “Piano Industria 4.0” che prevedeva la possibilità, per le imprese di accedere al tax credit 4.0.

Ma perché è così vantaggioso il credito di imposta individuato dal Piano di Transizione 4.0?

  • non concorre alla formazione del reddito;
  • è al di fuori del calcolo della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi;
  • è cumulabile con altre detrazioni come il Bonus Sud (ne parliamo meglio qui).
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Piano Transizione 4.0 e Bonus Sud per le imprese sono cumulabili?

Le imprese che vogliono usufruire degli incentivi statali il fotovoltaico possono cumulare quelli previsti da Piano di Transizione 4.0 e Bonus Sud?

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Il Piano di Transizione 4.0 e Bonus Sud sono alcune fra le iniziative promosse dal governo italiano per promuovere gli investimenti nelle energie rinnovabili da parte delle aziende. 

Le aziende infatti si trovano sempre più spesso a fare i conti con dei costi energetici sempre maggiori che ne affossano il bilancio. Ecco quindi che, installare un impianto fotovoltaico per aziende per l’autoconsumo, è la soluzione ideale per ridurre notevolmente questi costi.

Ma non solo una riduzione sensibile dei costi delle aziende del comparto produttivo italiano: c’è anche un altro vantaggio. Grazie agli incentivi statali, c’è la concreta possibilità di avviare svolta green e sostenibile in modo da ridurre notevolmente l’impatto ambientale delle imprese e delle industrie.

Questi sono solo alcuni dei motivi che stanno spingendo sempre più le aziende italiane richiedere le detrazioni fiscali per il fotovoltaico previste da Piano Transizione 4.0 e Bonus Sud. Tuttavia, sappiamo benissimo, che questi incentivi, da soli potrebbero non essere sufficienti ad attrarre questi investimenti (Clicca qui per scoprire tutte le agevolazioni fotovoltaico aziende 2023!).

D’altro canto, così come sono pensate le norme, è anche lecito chiedersi: “Il Piano Transizione 4.0 e Bonus Sud per le imprese sono cumulabili?”.

Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda insieme ai nostri esperti. Pertanto se sei un impresa che vuole sfruttare le detrazioni per il fotovoltaico previste dal Piano di Transizione 4.0 e dal Bonus Sud non puoi assolutamente perderti questo approfondimento!

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Premesse sulle detrazioni fiscali per le imprese

Prima di parlare della possibilità di usufruire in maniera combinata delle detrazioni fiscali previste dal Piano di Transizione 4.0 e dal Bonus Sud è opportuno fare un passo indietro.

Riteniamo infatti opportuno trattare questi argomenti con la dovuta precisione e pertanto ci teniamo ad offrire brevi cenni su:

  • il credito d’imposta nell’ambito del rafforzamento del programma “transizione 4.0”.
  • il credito d’imposta previsto dal bonus sud sugli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature. Questo sarà ovviamente da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Sardegna.

Piano di transizione 4.0

Per quanto riguarda il piano di Transizione 4.0 è necessario riportare quanto stabilito dall’ultima legge di Bilancio. In particolare, la legge di Bilancio 2021 diversifica le aliquote agevolative del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Alla luce di tutto ciò è palese come vengano di fatto incrementate le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo prorogandolo fino al 31 dicembre 2022. In questo senso quindi possiamo affermare che la legge di Bilancio 2021 consente, quindi, il cumulo con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi.

Bonus sud

La legge di bilancio 2021 inoltre proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di beneficiare del credito d’imposta per investimenti in riferimento alle detrazioni fiscali previste nel Bonus Sud (Credito di imposta Mezzogiorno). Questo riguarda soprattutto l’installazione e realizzazione di impianti fotovoltaici nuovi per aziende localizzate nelle regioni del mezzogiorno.

In particolare, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10% per le grandi imprese situate nelle aree ammissibili delle Regioni Abruzzo e Molise.

Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese (25% – 10%) possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

Cumulabilità degli incentivi per le imprese del Piano Transizione 4.0 e Bonus Sud

Fatte queste premesse quindi, è lecito chiedersi se la sia possibile utilizzare in maniera combinata le detrazioni previste dal Piano di Transizione 4.0 e Bonus Sud. La possibilità di poter usufruire di entrambi questi incentivi infatti sicuramente potrebbe dare una svolta all’installazione di impianti fotovoltaici per le aziende e le imprese.

E siamo contenti di affermare che… abbiamo proprio una buona notizia! Gli incentivi del Piano Transizione 4.0 e Bonus sud sono infatti cumulabili!

Come mai?

La disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con gli altri aiuti di Stato. Inoltre non esclude espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale. Infatti, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla legge di Bilancio 2020 è una misura di carattere generale. Proprio per questo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

Il credito di imposta previsto da Piano di Transizione 4.0 può quindi essere sommato al cosiddetto Bonus Sud arrivando al recupero del 95% delle spese sostenute.

L’importanza della scelta di un partner affidabile come Valore Energia

Utilizzare in maniera combinata le detrazioni previste dal Piano di Transizione 4.0 e Bonus Sud non è affatto semplice. La burocrazia, come forse ben saprai, è sempre un ostacolo non indifferente da sormontare. Nel corso della nostra esperienza infatti, ci siamo spesso imbattuti in imprenditori che hanno rinunciato all’opportunità di usufruire delle detrazioni fiscali a causa delle difficoltà dovute alla burocrazia.

Ecco perché proprio grazie al know-how che abbiamo accumulato nel corso di questi anni sapremo aiutarti a snellire le procedure burocratiche occupandoci direttamente noi di tutto. In questo modo, affidandoti a professionisti seri e qualificati, sarai sicuro di ottenere gli incentivi previsti dal Piano di Transizione 4.0 e Bonus Sud senza perdere tempo!

Inoltre i vantaggi non finiscono qui, abbiamo in serbo un’ulteriore opportunità che farà risparmiare ulteriormente coloro che sono interessati al fotovoltaico per la loro azienda. Quale?

Per scoprirlo ti basterà compilare il form qui sotto! 

Attenzione: il Superbonus è stato prorogato fino al 2023. Scopri di più cliccando qui!

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Infissi superbonus 110: tutto quello che devi sapere

Infissi superbonus 110: ci rientrano oppure no? Scopri tutto quello che devi sapere a riguardo!

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Come di certo saprai già, il Superbonus 110% approvato con l’ormai famoso DL Rilancio consente di riqualificare dal punto di vista energetico la propria abitazione usufruendo di rilevanti agevolazioni fiscali. La misura, confermata e prorogata anche dalla legge di Bilancio 2021, riguarda i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tra i beneficiari rientrano tutti i privati e riguarda sia prima che seconda casa ed i possessori di appartamenti in condominio. La particolarità di questa misura è quella di elevare al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per i suddetti interventi.

Abbiamo quindi precisato che gli interventi in questione riguardano soprattutto quelli di efficientamento energetico. Pertanto è ragionevole supporre che anche la sostituzione degli infissi rientri nel Superbonus 110. D’altronde, l’obiettivo ultimo del DL Rilancio è proprio quello di migliorare l’efficienza energetica della maggioranza degli edifici esistenti sul suolo italiano. Ma davvero la sostituzione degli infissi superbonus 110 potrà far accedere alla maxi-detrazione? 

Abbiamo cercato di fare il punto sugli infissi superbonus 110 insieme ai nostri esperti qui di seguito.

Sei pronto a scoprire tutti quello che c’è da sapere per la sostituzione infissi superbonus 110? Allora continua a leggere!

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I requisiti per accedere al Superbonus 110%

Prima di affrontare la questione se gli infissi superbonus 110 diano o meno diritto ad usufruire della maxi-detrazione, riteniamo sia opportuno fare un breve riassunto sui requisiti per accedere alla maxi-detrazione.

L’elenco dei lavori di efficientamento energetico che rientrano nel Superbonus è molto ampio. Tuttavia, per ottenere il massimo delle detrazioni è necessario effettuare almeno uno degli interventi trainanti. Questi interventi sono sostanzialmente i seguenti:

  • il cappotto termico;
  • sostituzione del generatore di calore;
  • miglioramento antisismico.

A questi interventi trainanti è inoltre raccomandato abbinarne qualcuno di quelli trainati dal momento che è necessario effettuare un doppio salto di classe energetica. Gli interventi trainanti sono invece sostanzialmente i seguenti:

  • Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

È importante dunque pianificare bene il progetto visto che comporta spesso spese abbastanza consistenti.

Tra gli interventi aggiuntivi rientra anche la sostituzione degli infissi superbonus 110. Questo perché di fatto si tratta di un intervento che va a potenziare notevolmente l’efficienza degli impianti a basso consumo.

Cosa sapere per la sostituzione degli infissi superbonus 110

La sostituzione degli infissi superbonus 110 di solito si effettua in concomitanza di un intervento trainante che prevede la ristrutturazione dell’edificio in questione. Alla luce di questo, è necessario sostituire gli infissi superbonus 110 praticamente quando si installa un cappotto termico.

In commercio ci sono diverse tipologie di infissi, ognuna con delle caratteristiche specifiche. Ad esempio nella scelta degli infissi è utile valutare parametri come l’isolamento acustico e termico, le dimensioni delle finestre, il controllo della luce e durata nel tempo.

La scelta di infissi superbonus 110 si amplia anche in base anche al materiale di cui sono fatti: legno, alluminio, pvc ed in base alle loro rifiniture. Sono proprio queste caratteristiche a rendere una tipologia di infisso più o meno adatta alla casa in cui si vogliono installare ed alle esigenze di chi ci abita.

Come ottenere la maxi-detrazione

Se sei in procinto di effettuare una sostituzione infissi superbonus 110, probabilmente ti interesserà sapere come fare per ottenere questa maxi-detrazione. 

Per ottenere l’agevolazione fiscale del 110% è infatti necessario produrre una documentazione precisa (ne parliamo qui). In seguito questa documentazione dovrà essere comunicata all’ Agenzia delle Entrate nel caso in cui si voglia richiedere il rimborso sulla dichiarazione dei redditi. In alternativa dovrai consegnare questa documentazione alla ditta (in questo caso a noi) o all’ente che produrrà le pratiche per la cessione del credito.

Inoltre, ogni spesa che sosterrai dovrà essere accompagnata da fattura e bonifico parlante con la causale della spesa e i dati del contribuente. Andranno anche prodotti due certificati APE, uno prima ed uno dopo degli interventi. Solo così infatti sarà possibile confrontarli tra di loro per verificare il doppio salto di classi energetiche. Infine, tutte le informazioni tecniche relative al progetto, andranno caricate sul sito dell’ENEA, indicando le date di inizio e fine dei lavori.

Attenzione: il Superbonus è stato prorogato fino al 2023. Scopri di più cliccando qui!

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